Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 8876 del 2 ottobre 2025 (Pres. A. Tina, Rel. G. Gilberti), ha ribadito la propria incompetenza rispetto alle controversie relative ai profili fiscali della prestazione di servizi d’investimento.
Nel caso di specie, il ricorrente contestava all’intermediario di avere erroneamente imputato al 2025 le plusvalenze generate da una vendita di titoli azionari eseguita il 30 dicembre 2024, impedendogli così di utilizzare le minusvalenze residue del 2024 per ridurre l’imponibile ai fini fiscali.
Pertanto, chiedeva il riconoscimento della valenza fiscale dell’operazione datata 30 dicembre 2024, l’obbligo della banca di rettificare la tassazione applicata e il rimborso della maggiore imposta indebitamente versata con risarcimento dei danni.
Come anticipato, il Collegio ABF meneghino ha dichiarato il ricorso inammissibile per incompetenza, alla luce di quanto previsto dalle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate da Banca d’Italia (sez. I, par. 4), in base alle quali all’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con la precisazione che sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del Testo unico bancario ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Testo unico della finanza.
In conclusione, l’Arbitro ribadisce che, secondo l’orientamento dei Collegi territoriali “rispetto all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di deposito, l’Arbitro è competente quando il ricorrente lamenta che l’intermediario non ha adempiuto agli obblighi tipicamente connessi con la natura bancaria del contratto di deposito e non invece, come nel caso in esame, le questioni sollevate attengono alla interpretazione e applicazione della normativa fiscale di riferimento”.

