Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 2025, il decreto del MEF del 24 dicembre 2025, che adegua le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l’anno 2026.
I coefficienti di calcolo sono parametrati al tasso legale degli interessi, che viene determinato annualmente con decreto del MEF.
In particolare, l’art. 46 del DPR 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) e l’art. 17 del D. Lgs n. 346/1990 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) stabiliscono che ogni variazione del tasso legale comporti l’obbligo, per il Ministero, di adeguare i coefficienti e i parametri utilizzati ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite e delle pensioni.
Il D. Lgs. 139/2015, inoltre, ha introdotto un limite minimo, prevedendo che, ai fini del calcolo dei diritti di usufrutto, delle rendite o delle pensioni, non possa essere assunto un tasso legale inferiore al 2,5%.
Considerato che il tasso legale fissato per il 2026 è pari all’1,6% (come stabilito dal DM 10 dicembre 2025), quindi al di sotto della soglia minima normativa, il decreto chiarisce che la riduzione del tasso, efficace dal 1° gennaio 2026, non produce effetti sull’aggiornamento dei coefficienti.
Rimangono pertanto applicabili i coefficienti già determinati sulla base del tasso del 2,5%, individuati per il 2024 e riportati nel prospetto allegato al Dlgs n. 139/2024.
Il provvedimento conferma inoltre che, ai fini della determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, l’importo dell’annualità deve essere moltiplicato per quaranta, parametro già previsto dalla normativa vigente e confermato anche per l’anno 2026.
Da ultimo, viene precisato l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni, che riguardano gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e quelle non autenticate presentate per la registrazione, nonché le successioni aperte e le donazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.


