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BRRD e modifiche al calcolo dei contributi dovuti da alcuni enti

3 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il 3 giugno 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/440 della Commissione del 24 febbraio 2026 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto concerne il calcolo dei contributi di alcuni enti, la soppressione di un indicatore di rischio e modifiche procedurali.

Tale Regolamento delegato si colloca nell’ambito della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) il quale istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

In seguito, con la Direttiva (UE) 2019/2034 (BRRD II) è stata modificata la definizione di impresa di investimento di cui alla BRRD, che ha reso necessaria la modifica di tale concetto nel Regolamento delegato (UE) 2015/63; attraverso il nuovo Regolamento delegato, infatti, verranno mantenute le esclusioni di cui al regolamento delegato del 2015.

Le imprese di investimento autorizzate a gestire un sistema multilaterale di negoziazione senza svolgere le attività rilevanti per il rischio 3 o 6 vengono escluse dall’art. 3, punto 2 del Regolamento delegato (UE) 2015/63 alla luce della loro estromissione nella BRRD.

Al contrario, permane l’esclusione di alcune imprese di investimento a basso rischio di cui all’art. 96, par. 1, lett. a) e b), del CRR al fine di mantenere l’ambito di applicazione originario del regolamento delegato (UE) 2015/63. Quest’ultimo Regolamento, però, incorporerà anche i criteri sostanziali di tale disposizione alla luce del venir meno dell’applicazione dell’art. 96 del CRR.

Gli Stati membri mantengono la facoltà di stabilire la correzione in funzione del rischio per le imprese di investimento escluse, che sono soggette all’obbligo di versare contributi ex ante ai sensi dell’art. 103, par. 1, BRRD, ma sono autorizzate a svolgere solo servizi e attività limitati e non sono soggette a determinati requisiti patrimoniali e di liquidità, al fine di non gravarle in modo sproporzionato. Tali imprese di investimento dovranno continuare a essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Pertanto la definizione di autorità competente di cui al Regolamento delegato (UE) 2015/63 viene modificata per includere entrambe le autorità competenti abilitate rispettivamente alla vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento, alla luce della sua nuova definizione nella Direttiva (UE) 2019/2034.

A causa dell’assenza della necessarietà del rispetto dei requisiti patrimoniali e di liquidità e degli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento con attività consolidate totali al di sotto di determinate soglie, le metriche di correzione in funzione del rischio non si applicano più a tali imprese, in quanto hanno generalmente un profilo di rischio inferiore e hanno meno probabilità di essere sottoposte a risoluzione.

Tali imprese di investimento saranno, quindi, soggette a un calcolo semplificato dei loro contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e saranno assoggettate solo al metodo di correzione in funzione del rischio basato sulle loro dimensioni.

In aggiunta, potranno richiedere l’applicazione dell’ulteriore correzione per il rischio basata su fattori di rischio, qualora l’applicazione di tale metodologia comporti un importo del contributo inferiore: pertanto, le imprese di investimento forniranno alle autorità di risoluzione le informazioni necessarie.

Tale modifica non riguarda, però, le imprese di piccole dimensioni attualmente soggette al regime forfettario ex art. 10 del Regolamento delegato (UE) 2015/63; nonostante ciò, sarà possibile quindi, in base alle modifiche al regolamento delegato pubblicato, per le autorità competenti, decidere di applicare i requisiti prudenziali anche ad alcune imprese di investimento che non sarebbero soggette a tali requisiti, se presentano un rischio più elevato.

Per quanto concerne il MREL (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili), non è più considerato un requisito generale applicabile a tutti gli enti, ma deve essere adattato a ciascuno in relazione alla strategia di risoluzione scelta: l’indicatore di rischio “fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia” di cui al Regolamento delegato (UE) 2015/63 non è quindi più adatto per essere applicato a tutti gli enti al fine di correggere i contributi di tali enti in funzione dei loro profili di rischio.

Di conseguenza, tale indicatore e i relativi riferimenti normativi vengono soppressi nel regolamento delegato modificato.

Il regolamento delegato viene inoltre modificato inserendo un nuovo art. 11 biscontributi annuali di talune imprese di investimento“, con modifiche volte ad evitare l’incertezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione delle informazioni e il calcolo dei contributi ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione.

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