WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Attualità

Brexit: la Supreme Court conferma l’esclusiva competenza parlamentare sulla procedura di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea

25 Gennaio 2017

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Di cosa si parla in questo articolo

United Kingdom Supreme Court, G. Miller & D. Tozetti Dos Santos v. The Secretary of State for Exiting the European Union

 

Il 23 giugno 2016, il popolo britannico ha votato in senso favorevole all’uscita del Regno Unico dall’Unione Europea. Più precisamente, il voto espresso ha manifestato la volontà di recedere dai Trattati UE e dagli impegni politici e giuridici eurounitari, da attuarsi mediante lo scioglimento di un vincolo sorto nel 1973, con l’entrata in vigore dello European Communities Act 1972 (cosiddetta “Britain Exit” o “Brexit”).

L’esito favorevole del referendum ha tuttavia fatto sorgere l’interrogativo circa la competenza parlamentare o governativa in relazione alla procedura di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

A tale riguardo, lo scorso 3 novembre 2016, la High Court of Justice ha sancito l’esclusiva competenza del Parlamento, infatti, secondo l’opinione della Corte, lo European Communities Act 1972 non potrebbe essere abrogato se non per mano del medesimo soggetto che lo ha adottato (per un’analisi di tale pronuncia, si rinvia ai contenuti correlati).

Il Governo inglese – ritenendo, invece, che la competenza spettasse all’esecutivo – ha impugnato tale decisione dinnanzi alla United Kingdom Supreme Court per vedere accolte le proprie ragioni. La Supreme Court ha però confermato l’opinione già espressa dalla High Court e statuendo in via definitiva l’esclusiva competenza parlamentare in relazione all’eventuale procedura di Brexit [1].

In particolare, i giudici britannici hanno ribadito che il vincolo sorto per mano del legislatore e cristallizzato nello European Communities Act 1972 può essere sciolto solo per volontà del medesimo soggetto che lo ha adottato, ossia il Parlamento. Ciò in ragione dei fondamentali principi della rule of law e della separazione dei poteri. A tale proposito, la Supreme Court ha statuito in modo chiaro e incontrovertibile che: “by the 1972 Act, Parliament endorsed and gave effect to the UK’s future membership of the European Union, and this became a fixed domestic starting point. The question is whether that domestic starting point, introduced by Parliament, can be set aside, or could have been intended to be set aside, by a decision of the UK executive without express Parliamentary authorisation. We cannot accept that a major change to UK constitutional arrangements can be achieved by a ministers alone; it must be effected in the only way that the UK constitution recognises, namely by Parliamentary legislation. This conclusion appears to us to follow from the ordinary application of basic concepts of constitutional law to the present issue” [2].

Detta conclusione, peraltro, non risulta contraddetta dal fatto che l’adesione ai Trattati UE sia inquadrabile nell’ambito di operatività del diritto internazionale, infatti, dallo European Communities Act 1972 scaturiscono effetti diretti sulla collettività dei cittadini britannici, evenienza da cui discende la necessità di un intervento parlamentare in relazione alle decisioni idonee a incidere su tale assetto giuridico [3].

Invero, in linea teorica, lo European Communities Act 1972 avrebbe potuto attribuire la competenza abrogativa in esame al Governo, tuttavia tale determinazione non è rinvenibile nel citato testo di legge [4].

Né a tale proposito può assumere alcuna rilevanza l’esito del ricordato referendum: per quanto tale atto abbia un’importantissima valenza politica, a esso non può essere attribuito un valore giuridico che non gli appartiene. Il referendum, infatti, ha costituito un determinante momento di democrazia diretta nella storia britannica, pur non potendo essere inteso come un vincolo idoneo ad attribuire un potere esclusivo di uscita dall’Unione Europea in capo al solo Governo (tenuto debito conto, peraltro, del silenzio sul punto da parte dello European Union Referendum Act 2015) [5].

Alla luce della sentenza resa dalla Supreme Court, qualora il Regno Unito volesse effettivamente recedere dai Trattati UE e dai conseguenti impegni eurounitari, il Governo dovrebbe preliminarmente interpellare il Parlamento, senza il cui voto favorevole l’eventuale procedura di Brexit non potrebbe essere legittimamente avviata. In conclusione, al voto “politico” del referendum del 23 giugno 2016 dovrebbe seguire un voto vincolante dal punto di vista giuridico ed esprimibile esclusivamente dal Parlamento.

Il Primo Ministro britannico, Theresa May, ha annunciato che il Governo presenterà a brevissimo una proposta legislativa volta a ottenere il voto parlamentare necessario ai fini dell’avvio della procedura di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

 

[1] Si segnala preliminarmente che l’appello presentato dal Governo è stato rigettato con una maggioranza di otto giudici favorevoli (Lord Neuberger, Lady Hale, Lord Mance, Lord Kerr, Lord Clarke, Lord Wilson, Lord Sumption e Lord Hodge) e tre contrari (Lord Reed, Lord Carnwath e Lord Hughes).

[2] §82.

[3] §69 e 80: “Although article 50 operates on the plane of international law, it is common ground that, because the EU Treaties apply as part of UK law, our domestic law will change as a result of the United Kingdom ceasing to be party to them, and rights enjoyed by UK residents granted through EU law will be affected […]. Upon the United Kingdom’s withdrawal from the European Union, EU law will cease to be a source of domestic law for the future […], decisions of the Court of Justice will […] be of no more than persuasive authority, and there will be no further references to that court from UK courts. Even those legal rules derived from EU law and transposed into UK law by domestic legislation will have a different status”.

[4] §88: “In our judgment, far from indicating that ministers had the power to withdraw from the EU Treaties, the provisions of the 1972 Act, particularly when considered in the light of the unusual nature of those Treaties and the Act’s unusual legislative history, support the contrary view”.

[5] §124: “Thus, the referendum of 2016 did not change the law in a way which would allow ministers to withdraw the United Kingdom from the European Union without legislation. But that in no way means that it is devoid of effect. It means that, unless and until acted on by Parliament, its force is political rather than legal. It has already shown itself to be of great political significance”.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03