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Bonus edilizi: cessione del credito nel consolidato fiscale

30 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 45 del 02 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trasferimento e dell’utilizzo dei crediti (cessione del credito) da superbonus ed altri bonus edilizi all’interno del consolidato fiscale ai fini della compensazione del debito IRES di gruppo.

Stante l’opzione del consolidato fiscale, infatti, il reddito complessivo del gruppo si determina sulla base della somma algebrica dei redditi imponibili/perdite di tutte le società partecipanti al consolidato fiscale.

Nel caso di specie, a fronte dello svolgimento da parte della controllata dei lavori di efficientamento energetico degli edifici di cui agli articoli 119 e ss del DL 34/2020 e sui quali viene applicato ai clienti lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020, la controllata dispone quindi sul proprio cassetto fiscale dei suddetti crediti d’imposta.

Con la Risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate conferma che:

  • i crediti d’imposta trasferiti all’interno del consolidato fiscale non rappresentano una cessione del credito, ai sensi dell’art. 28 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4 (Decreto Sostegni-Ter);
  • la cessione dei crediti dalla società controllata al consolidato fiscale della controllante, non può essere qualificato come prima cessione del credito tributari.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come, in relazione al consolidato fiscale, ogni società partecipante alla tassazione di gruppo (compresa la consolidante) ha la possibilità di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante per un importo non superiore all’imposta sul reddito delle società risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Il trasferimento dei crediti d’imposta è pertanto previsto ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte che non sia nell’eventualità utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi.

Tale trasferimento non rappresenta un’ipotesi di cessione del credito d’imposta a terzi, ossia un contratto tra un creditore cedente ed un soggetto terzo cessionario tramite il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito di cui è titolare nei confronti del proprio debitore ceduto.

Si tratta invece di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’IRES in capo alla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione che ha lo scopo di consentire l’individuazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l’imposta sul reddito delle società di gruppo anche mediante l’utilizzo in compensazione, ex art. 17 del Dlgs n. 241/1997, dei crediti e delle eccedenza d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.

Di conseguenza,  stante che il trasferimento dei crediti all’interno del consolidato fiscale non costituisce un’ipotesi di cessione del credito a terzi a titolo oneroso, la controllata potrà trasferire i crediti suddetti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020, come modificato dall’art. 28 del DL Sostegni-Ter.

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