Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 8781 del 2 ottobre 2025 (Pres. A. Tina, Rel. F. Dell’Anna Misurale), si è pronunciato sulle operazioni di pagamento disposte in filiale dal cliente a mezzo bonifico – oggetto di frode – e sui profili di responsabilità dell’intermediario.
Si ricorda che, in tema di frodi nei pagamenti, con particolare riferimento alle operazioni soggette a SCA, la nostra Rivista ha organizzato un webinar il 14 aprile 2026 “Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova“.
Nel caso di specie è emerso che il cliente – che aveva eseguito un bonifico in seguito ad una truffa commessa ai suoi danni, da parte di terzi che si erano finti telefonicamente dapprima dipendenti dell’intermediario, quindi addirittura Carabinieri che avrebbero condotto delle indagini per infedeltà patrimoniale dei dipendenti della filiale dell’intermediario – aveva in fatto tenuto un comportamento gravemente imprudente, in quanto:
- si era fidato di un SMS proveniente da un numero che egli stesso aveva dichiarato di non conoscere e non riconducibile all’intermediario
- il messaggio non era inserito nella cronologia in coda a messaggi genuini ricevuti dall’intermediario e conteneva errori di sintassi
- aveva seguito pedissequamente le istruzioni di sconosciuti, senza porsi alcun dubbio su quanto gli veniva richiesto di fare
- l’attività richiesta dal sedicente funzionario di polizia è risultata poco congrua: a fronte dell’avviso relativo ad un pagamento sospetto (di cui il ricorrente non aveva nemmeno verificato l’effettivo addebito), l’ignoto interlocutore aveva invitato lo stesso a disporre un bonifico, dunque una disposizione in “uscita” per mettere in sicurezza il proprio denaro.
Il Collegio ha quindi ribadito il proprio orientamento secondo cui, quando l’operazione di pagamento è interamente eseguita dal pagatore, non ricorre un’ipotesi di mancata autorizzazione; di conseguenza, l’operazione deve considerarsi autorizzata.
Pertanto, non trova applicazione il regime di responsabilità previsto per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla Direttiva 2015/2366/UE (“PSD2”) e al D. Lgs. n. 11/2010.
In tali ipotesi, il Collegio non è tenuto a verificare la corretta esecuzione e autenticazione dell’operazione ai sensi degli artt. 10 ss. del D. Lgs. n. 11/2010, bensì a valutare l’eventuale sussistenza di una responsabilità concorrente dell’intermediario secondo le norme di diritto comune.
Tale responsabilità può configurarsi quando dalla documentazione emerga un contributo causale dell’intermediario alla frode, ad esempio in caso di indisponibilità del numero verde dell’intermediario o di mancato riconoscimento, da parte del personale, di un tentativo di frode in corso, qualora il pagatore vi si sia rivolto rappresentando le richieste del frodatore.
Nel caso di specie, il Collegio ha rigettato il ricorso, accertando che il bonifico era stato eseguito personalmente dal cliente e che non sussistevano ulteriori profili di responsabilità a carico dell’intermediario.

