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Giurisprudenza

Bonifici SEPA dalla Svizzera: sì alle commissioni

16 Ottobre 2026

Christian Caturano – dottore in Giurisprudenza

ABF Milano, 9 giugno 2026, n. 5324 – Pres. Tina, Rel. Baldinelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 5324 del 9 giugno 2026, il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Tina, Rel. Baldinelli) si è pronunciato sulla legittimità dell’applicazione di commissioni sui bonifici SEPA in euro provenienti dalla Svizzera, eseguiti secondo lo schema EPC SEPA Credit Transfer (SCT), chiarendo che la partecipazione della Svizzera al sistema SEPA non comporta l’applicazione delle medesime condizioni economiche previste per le operazioni effettuate all’interno dell’Unione europea.

La controversia traeva origine da alcuni bonifici in euro disposti da un conto corrente svizzero e accreditati sul conto dei beneficiari presso l’intermediario resistente. Quest’ultimo aveva applicato commissioni sui bonifici in entrata mediante decurtazione dell’importo trasferito. I ricorrenti contestavano tale condotta, ritenendola incompatibile con il principio del full amount proprio dello schema SEPA Credit Transfer e incoerente con la qualificazione delle operazioni come bonifici SEPA/SCT.

Il Collegio ha anzitutto precisato il quadro normativo applicabile, rilevando che il principio di “non decurtazione”, precedentemente previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011, risulta abrogato. Trova, invece, applicazione l’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, che consente anche al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di effettuare trattenute sull’importo trasferito, ove ciò sia stato concordato.

Con specifico riferimento ai bonifici da e verso la Svizzera, l’ABF ha inoltre osservato che quest’ultima, pur partecipando al sistema SEPA, non è uno Stato membro dell’Unione europea né dello Spazio economico europeo. Ne consegue che i pagamenti verso la Svizzera “usufruiscono delle facilitazioni operative e funzionali proprie del sistema SEPA, ma non godono […] delle stesse condizioni economiche previste per le operazioni nazionali”.

Nel caso di specie, risultava sostanzialmente incontestata l’esistenza di una clausola contrattuale che autorizzava l’intermediario a trattenere le proprie spese e commissioni sull’importo dei bonifici in arrivo. Il documento di sintesi prodotto dalla banca contemplava, inoltre, espressamente una disciplina tariffaria relativa ai “Bonifici SEPA in Euro da e verso paesi al di fuori di UE/EEA”, tra cui la Svizzera, prevedendo specifiche commissioni a carico del beneficiario.

Alla luce di tali elementi e tenuto conto dell’impegno, assunto dall’intermediario con effetto vincolante, a riconoscere al cliente l’importo complessivo di € 116,73, di cui € 96,73 a titolo di indennizzo delle commissioni e spese relative ai bonifici contestati ed € 20 per le spese di ricorso, il Collegio ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, non accogliendo il ricorso per la restante parte.

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