Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1979 del 1o ottobre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda modelli di segnalazione, istruzioni e metodologia uniformi per la segnalazione del livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento, nonché la quota di operazioni rifiutate.
La segnalazione del livello delle commissioni a norma dell’art. 15, par. 3, del Regolamento (UE) n. 260/2012 consentirà alla Commissione di valutare l’impatto della norma relativa alle commissioni applicate per i bonifici istantanei, di cui all’art. 5 ter, par. 1, sulle commissioni per i conti di pagamento, per i bonifici sia nazionali che transfrontalieri, nonché per i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l’euro.
Le commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, variano a seconda delle caratteristiche del bonifico in questione, ovvero a seconda che:
- l’utilizzatore dei servizi di pagamento (USP) sia:
- il pagatore o il beneficiario
- un consumatore
- il tipo di canale di disposizione di ordine di pagamento.
La segnalazione dei bonifici inviati deve quindi prevedere disaggregazioni tra bonifici nazionali e transfrontalieri, per tipo di USP e di canale di disposizione di ordine di pagamento.
I PSP possono scegliere:
- di fissare commissioni per singola operazione in termini nominali o sotto forma di percentuale del valore dell’operazione
- strutture alternative di applicazione delle commissioni, tra cui una graduazione dei prezzi basata su diverse fasce del valore dell’operazione, o approcci che prevedono un certo numero di operazioni gratuite al mese oltre le quali è applicata una commissione per operazione
La segnalazione deve contenere:
- le informazioni sul totale aggregato delle commissioni, del volume e del valore dei bonifici, compresi i bonifici istantanei, nella valuta nazionale
- una disaggregazione tra bonifici gratuiti e a pagamento.
I PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l’euro che offrono ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro hanno l’obbligo di offrire ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro entro il 9 luglio 2027, come stabilito all’art. 5 bis, par. 8, del Regolamento (UE) n. 260/2012.
Per consentire alla Commissione di valutare l’impatto del regolamento (UE) n. 260/2012 sul livello delle commissioni per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, denominati nella valuta
nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i PSP situati in tali Stati membri e che offrono ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro segnaleranno il numero e i valori dei bonifici, compresi i bonifici istantanei, denominati nella loro valuta nazionale e in euro, nonché le relative commissioni.
Ai fini di tale segnalazione i PSP forniranno alle rispettive autorità competenti dati sul numero totale dei conti di pagamento e sul livello aggregato delle commissioni totali per i conti di pagamento: per consentire alla Commissione di valutare l’eventuale esistenza di un nesso tra potenziali variazioni delle commissioni per i conti di pagamento e variazioni delle commissioni per i bonifici e i bonifici istantanei, la segnalazione includerà disaggregazioni per spese di tenuta.
Per consentire alla Commissione di valutare la quota di bonifici istantanei rifiutati riconducibile all’applicazione di misure restrittive finanziarie mirate adottate a norma dell’art. 215 TFUE e di valutare se tale quota sia cambiata a seguito dell’inizio dell’applicazione delle modifiche del Regolamento (UE) n. 260/2012, introdotte dal Regolamento (UE) 2024/886, i PSP forniranno alle proprie autorità competenti i dati su tale quota in un determinato anno, compreso il numero di casi in cui i bonifici istantanei non sono stati eseguiti o i fondi sono stati congelati sul lato del PSP del pagatore o del beneficiario.
Per armonizzare le segnalazioni, i PSP utilizzeranno il modello di punti di dati e le formule di convalida messe a disposizione sul sito web di EBA; inoltre, per ridurre l’onere di segnalazione ed evitare duplicazioni, le autorità competenti consentiranno ai PSP situati nella propria giurisdizione di limitare la segnalazione ai punti di dati che non sono stati trasmessi in precedenza.