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Beni ammortizzabili: modalità di recupero dei disallineamenti tra i valori civilistici e fiscali

10 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta ad interpello del 3 novembre 2021, n. 761, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di “recupero” dei disallineamenti tra i valori civilistici e i valori fiscali di taluni beni materiali ammortizzabili ai sensi degli articoli 102, comma 2, e 109, comma 4, del TUIR.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, la svalutazione delle immobilizzazioni materiali (di rilevanza civilistica) può essere recuperata, ai fini IRES, deducendo delle quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al conto economico, attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi; tali variazioni devono essere determinate nella misura massima consentita, pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale (calcolata in base al coefficiente previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988) e la quota di ammortamento imputata a conto economico.

Sul punto l’Agenzia ha stabilito che la deduzione del costo imputato a conto economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata obbligatoriamente, applicando l’articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire dall’esercizio in cui si generano le condizioni per la sua deducibilità.

Tale principio, che consente di riassorbire il disallineamento derivante dalla svalutazione solo civilistica attraverso un incremento delle quote annue di ammortamento fiscale (fino al limite massimo costituito dal coefficiente tabellare), vale, come evidenziato dall’Agenzia anche per il disallineamento scaturente dalla diversa dinamica temporale dell’ammortamento civilistico rispetto all’ammortamento fiscale.

Pertanto, evidenzia l’Agenzia, la variazione in diminuzione ai fini IRES deve essere recuperata nel primo periodo di imposta in cui vi è “capienza” per la deduzione di un’ulteriore quota di ammortamento fiscale, fino alla quota massima calcolata in applicazione delle aliquote tabellari previste dal D.M. 31 dicembre 1988.

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