L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73 del 29 dicembre 2025, interviene nuovamente sulla disciplina dei crediti d’imposta derivanti dalle attività per imposte anticipate (DTA – Deferred tax asset), fornendo chiarimenti nel caso in cui tali crediti vengano trasferiti a soggetti terzi.
In particolare, correggendo parzialmente quanto affermato con la risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’acquisto di un credito richiesto a rimborso non comporta soltanto il divieto di una successiva cessione, ma preclude anche la possibilità di utilizzo in compensazione, limitando quindi il diritto del cessionario alla sola riscossione delle somme rimborsate.
I chiarimenti si basano su alcuni quesiti posti all’Agenzia, relativi all’acquisto, da parte di soggetti diversi dall’originario titolare, dei crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA ai sensi dell’art. 44-bis del D.L. 34/2019, vale a dire quei crediti che l’impresa iscrive in bilancio con la finalità di attenuare il carico fiscale futuro, nonché alla possibilità di compensare o cedere ulteriormente la quota eventualmente non utilizzata.
Nel documento di prassi viene ricostruito il quadro normativo di riferimento dei crediti da attività per imposte anticipate (DTA), richiamando in particolare il comma 2 dell’art. 44-bis del D.L. 34/2019, che consente alternativamente l’utilizzo in compensazione, la cessione oppure la richiesta di rimborso, prevedendo inoltre che il trasferimento possa avvenire secondo le regole dettate dagli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973.
Con riferimento ai rapporti tra soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, viene ribadito che la cessione è ammessa esclusivamente a condizione che il credito sia stato previamente indicato come richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 43-bis del Dpr n. 602/1973.
La risoluzione n. 73/2025 chiarisce quindi che il cessionario, ai sensi dell’art. 43-bis, comma 1, del DPR 602/1973, non può procedere a una nuova cessione del credito acquistato né può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, dovendo limitarsi alla mera monetizzazione del credito mediante incasso del rimborso.
Da ultimo, l’Agenzia precisa, con una clausola di salvaguardia, che restano comunque fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino alla data di pubblicazione della nuova risoluzione, attenuando così l’impatto retroattivo dell’interpretazione fornita.


