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ATAD: nuova Circolare Agenzia delle Entrate sulle società controllate estere

28 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 29 del 28 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei nuovi chiarimenti sul regime della Direttiva UE 2016/1164 (ATAD 1) sul contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale, con particolare riguardo al tema delle società controllate estere.

In particolare i chiarimenti sono relativi alla disciplina illustrata nella precedente Circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021 n. 18/E proprio sulle Controlled Foreign Companies (CFC) come riformata dalla Direttiva ATAD 1 e dal relativo decreto legislativo di recepimento 29 novembre 2018 n. 142.

In particolare, i chiarimenti si concentrano sui seguenti profili:

  • tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
  • trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente. 

Per quanto riguarda il primo punto relativo alla fuoriuscita dal regime CFC, la precedente Circolare n. 18/E ha chiarito che, reso applicabile il regime di imputazione dei redditi della CFC, questa ha la possibilità di uscire dal regime, oltre che nel caso di perdita di controllo non artificiosa, solo laddove svolga un’attività economica effettiva.

Per le ragioni meglio espresse nell’odierna Circolare n. 29, l’Agenzia ritiene che questa impostazione possa oggi ritenersi superata, per cui il regime di tassazione per trasparenza può essere interrotto anche in base all’andamento dell’ETR test e/o del passive income test, fatta salva la possibilità per il contribuente di mantenere in vigore la disciplina CFC finché non si siano concretizzate le condizioni per beneficiare dell’esimente.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, la Circolare n. 18/E ha chiarito che, laddove la società estera che trasferisce in Italia la sede venga classificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi vengano tassati in Italia per trasparenza, le attività e le passività di tale società debbano assumere valori fiscali uguali a quelli utilizzati al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza ai fini della disciplina CFC.

Con la Circolare n. 29, l’Agenzia precisa che, laddove il reddito della controllata estera sia imputato al socio italiano per trasparenza in attuazione del regime CFC in un periodo d’imposta che sia precedente a quello immediatamente antecedente al trasferimento in Italia, tale circostanza risulta irrilevante rispetto al regime ex art. 166-bis del TUIR, qualora, nel periodo d’imposta antecedente al trasferimento, non si concretizzino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia venga data prova dell’esimente ex art. 167, comma 5, TUIR. 

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