L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 862 del 5 agosto 2026 (Pres. Brescia Morra, Rel. Cherti) si è pronunciato in materia di polizze contro i danni dovuti ad atti vandalici. La controversia, in particolare, verteva sulla riconducibilità della totalità dei danni riscontrati dal cliente alla causa degli atti vandalici, là dove l’impresa riteneva che soltanto una parte di essi fosse a tale causa ascrivibile, mentre gli altri provenivano verosimilmente da urto o collisione con altro veicolo od ostacolo (rischi non inclusi nella polizza).
Ribadito che, ai sensi della regola generale espressa dall’art. 2697 c.c., spetta al cliente provare i fatti costitutivi dell’operatività della polizza, il Collegio constata che dagli atti di causa non è possibile ricostruire con sufficiente certezza quali danni provenissero dagli atti vandalici e quali invece fossero riconducibili ad altre cause non coperte dal contratto.
L’Arbitro, pertanto, ritiene di liquidare equitativamente il quantum del danno indennizzabile, premesso che l’an fosse invece positivamente accertato.
Il Collegio illustra preliminarmente la differenza corrente tra il potere di liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. (del quale può far uso anche l’Arbitro: AAS n. 456/2026) e le previsioni dell’art. 11, comma 4, D.M. n. 215/2024: “l’art. 1226 cod. civ.” – si legge – “detta un criterio legale di liquidazione del danno in presenza di una difficoltà probatoria relativa alla sua esatta quantificazione; l’art. 11, comma 4, attribuisce invece al Collegio uno specifico potere di determinazione secondo equità della prestazione dovuta, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina propria del procedimento arbitrale”.
Nello specifico, il potere di cui all’art. 11, comma 4, del D.M. n. 215/2024 spetta all’Arbitro nelle controversie “di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), vale a dire quelle relative a contratti di assicurazione contro i danni nelle quali sia fatto valere il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile, entro il limite di euro 2.500”; nonché “in tutti gli altri casi di cui all’art. 3, comma 4 – tra i quali, per le assicurazioni contro i danni, quelli diversi dalla predetta ipotesi, entro il limite di euro 25.000 previsto dalla lett. b), n. 2) – il potere è esercitabile su concorde richiesta delle parti”.
Ciò premesso, l’Arbitro applica al caso di specie – nel quale si è accertata l’operatività della polizza in presenza di alcuni danni dovuti ad atti vandalici, senza tuttavia poter individuare precisamente il quantum dei danni dovuti a tale causa – la previsione dell’art. 1226 c.c. e condanna l’impresa a pagare un indennizzo equitativamente determinato.


