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Giurisprudenza

L’assenza di sottoscrizione del contratto quadro da parte di entrambi i contraenti è causa insanabile di nullità

31 Agosto 2016

Avv. Federica Grasselli, Studio Legale Associato Grasselli – Boggiani, Dottoranda di Ricerca in “Diritto ed Impresa”, Università LUISS Guido Carli

Corte d’Appello di Bologna, 14 marzo 2016, n. 434

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte ha ribadito, quale aspetto centrale, l’importanza della forma scritta del contratto quadro in sede di negoziazione di titoli (nello specifico obbligazioni Parmalat), in cui mancava la sottoscrizione della banca.

I giudici hanno affermato che l’assenza di sottoscrizione iniziale non è sanabile in alcun modo, nemmeno attraverso l’apposizione di firme su altri documenti di diverso significato, seppur in ipotesi accessori e prodromici al contratto in questione. Allo stesso modo, l’esecuzione del contratto quadro e successivi ordini non è idonea a sanare la nullità originaria, non potendosi procedere ad una qualsivoglia forma di accettazione tacita, o per facta concludentia, e/o ratifica e/o convalida di contratti ab origne nulli.

Parimenti, la produzione in giudizio della copia del contratto da parte della banca non è sufficiente a sanare o integrare il contratto affetto da mancata sottoscrizione.

Per effetto della originaria nullità del contratto quadro, tutti gli ordini successivi di acquisto sono pertanto da ritenersi invalidi.

La sentenza è conforme alla recente pronuncia dalla Corte di Cassazione (Cass., Prima Sez. Civ., n. 5919 del 24 marzo 2016),con cui i giudici di legittimità hanno affermato – rivendendo il proprio precedente orientamento espresso nella sentenza n. 4564/2012 – che quando la forma scritta sia prevista ad substantiam, essa è elemento costitutivo del contratto, poiché il documento sottoscritto deve essere l’estrinsecazione formale e diretta della volontà di concludere quel determinato contratto, avente una causa specifica, uno specifico oggetto e determinate pattuizioni.

I documenti prodotti in giudizio dalla banca non sono stati idonei a dimostrare l’inequivocabile volontà di concludere quel determinato contratto, trattandosi di documentazione predisposta e consegnata in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto il cui perfezionamento si sarebbe voluto dimostrare, realizzando in tal modo meri “comportamenti concludenti”, che per definizione non sono idonei a concludere validamente un contratto formale.

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