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Assemblee a distanza: legittime le clausole statutarie che le prevedano come esclusive

29 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 200 del 23 novembre 2021 in materia di legittimità di clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.).

Di seguito la massima pubblicata sul sito del Consiglio.

Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

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