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Giurisprudenza

Assegno senza provvista: il preavviso di revoca va comunicato anche al delegato di traenza

12 Dicembre 2016

Cassazione Civile, Sez. II, 2 dicembre 2016, n. 24724

Di cosa si parla in questo articolo

Sussiste l’obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emesso l’assegno, il preavviso di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 9 bis, (permettendogli così di far uso della facoltà prevista dall’articolo 8). Tale comunicazione costituisce presupposto necessario per l’eventuale sanzione di cui all’art. 9, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24724/16, depositata il 2 dicembre, ha precisato un importante principio in tema di assegni bancari, emessi senza provvista.

Infatti gli Ermellini, dopo aver rilevato che

la L. n. 386 del 1990, riguardo al fatto illecito dell’emissione di assegno senza provvista, prevede due distinti e autonomi profili sanzionatori – i.e. 1) iscrizione del nominativo del traente nell’archivio di cui all’art. 10 bis, 2) revoca di ogni autorizzazione concessa allo stesso soggetto ad emettere assegni -, entrambi condizionati alla mancata prova del pagamento del titolo neppure entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo de quo,

hanno statuito che

– nel caso della delega ad emettere assegni, una interpretazione del dettato normativo che escludesse la necessità di dare la comunicazione prescritta anche a colui che è autorizzato ad emettere assegni e sia stato in concreto il soggetto che ha emesso l’assegno in questione, risulterebbe non conforme al dettato costituzionale, non ponendo concretamente il soggetto in questione nelle condizioni di conoscere che si sta maturando il termine per l’integrazione di tutti i presupposti necessari per dar luogo nei suoi confronti ad una sanzione amministrativa, anche di un certo rilievo.

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