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Giurisprudenza

L’assegno privo di data vale solo come promessa di pagamento

15 Luglio 2021

Cassazione Civile, Sez. II, 06 luglio 2021, n. 19051 – Pres. Manna, Rel. Picaroni

Di cosa si parla in questo articolo

L’assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto.

 

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