La Cassazione con sentenza del 19 gennaio 2026 n. 1137 (Pres. Scoditti, Rel. Vitrò) si è pronunciata in merito all’onere della prova che, in caso di contestazione, grava sul correntista relativamente sia alla produzione di estratti conto bancari, che di contratti di conto bancari.
In via generale viene ribadito l’onere per il correntista di provare il proprio diritto.
Tuttavia, con riguardo alla produzione in giudizio degli estratti di conto, la Corte evidenzia che, in assenza della loro totalità, il giudice ben può fruirne di mezzi di prova differenti per ricostruire i saldi, procedendo così alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere.
Con riguardo invece alla produzione giudiziale dei contratti di conto corrente, la Cassazione rileva come, nel caso di specie, il correntista non abbia potuto produrli poiché, a seguito di plurime richieste dei suddetti contratti, prima ex art. 119 TUB e poi ex art. 210 TUB, la banca gli abbia rifiutato la consegna opponendo il termine decennale di cui al comma 4 dell’art. 119 TUB.
La Corte, in tale occasione, precisa che, conformemente a quanto già precisato dalla Cass. civ., Sez. 1, 5 gennaio 2026 n. 251, il citato comma 4 non trova applicazione in merito ai contratti di conto corrente, poiché la copia di tale documento costituisce un diritto di credito del cliente.
Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto addebitabile alla banca la mancata produzione del contratto.

