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Archivio elettronico APE (Assetti Partecipativi Enti): prorogato il regime segnaletico delle Istruzioni di Vigilanza

4 Luglio 2012

Con Comunicazione del 28 giugno 2012 pubblicata ieri la Banca d’Italia ha prorogato il regime segnaletico previsto dalla Sezione VII del Capitolo 9 del Titolo IV delle Istruzioni di Vigilanza per le banche relativamente all’Archivio elettronico APE (Assetti Partecipativi Enti). L’archivio contiene informazioni utili al controllo delle partecipazioni dirette e indirette detenute dai soggetti vigilati e a valutare la catena partecipativa all’interno dei gruppi bancari.

Come evidenziato dalla Banca d’Italia, con l’entrata in vigore, a partire dal 30 giugno 2012, delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V, Capitolo 4 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, introdotto con il 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011) è stata abrogata la previgente disciplina contenuta nel Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche).

La Sezione VII del richiamato Capitolo delle Istruzioni di Vigilanza per le banche disciplinava appunto l’Archivio elettronico APE.

Il 02 luglio scorso Banca d’Italia ha avviato la pubblica consultazione sulle nuove Istruzioni per la compilazione della segnalazione Assetti Partecipativi Enti – A.P.E., che terminerà il prossimo 31 agosto 2012.

Con la comunicazione in oggetto, Banca d’Italia, nelle more dell’avviata riforma normativa, ha disposto la proroga della Sezione VII del Capitolo 9 del Titolo IV delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, che costituisce la base normativa dell’obbligo segnaletico.

Le banche e le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari dovranno, pertanto, continuare a fornire le segnalazioni previste dall’attuale schema segnaletico (Allegato C del richiamato Capitolo 9) utilizzando la procedura messa a disposizione dalla Banca d’Italia.

Altresì, con decorrenza dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2012, non devono più essere segnalati i dati contabili relativi ai soggetti partecipati (totale attivo, capitale e risultato economico), l’attività economica prevalente e la caratteristica di azienda quotata.

Da ultimo la Banca d’Italia ha precisato che, per “valore di bilancio” della partecipazione, deve intendersi il valore definito nelle segnalazioni per il patrimonio di vigilanza (cfr. Sezione I, Sottosezione III, paragrafo 3.4 della Circolare n. 155  Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali e i punti a), b), c) e d) del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 11 della Circolare n. 263).


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