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Giurisprudenza

Arbitrato internazionale: valida la clausola compromissoria per relationem

26 Settembre 2023

Segnalata da: Paola Rapisarda, Counsel, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Tribunale di Vicenza, 7 giugno 2023, n. 1065 – G.U. Zambelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 7 giugno 2023 n. 1065 il Tribunale di Vicenza (G.U. Zambelli) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia, avanti allo stesso proposta, devoluta ad arbitrato internazionale tramite una clausola compromissoria “per relationem”.

La pronuncia precisa i presupposti della competenza arbitrale qualora si sia in presenza di un contratto che non contenga espressamente una clausola arbitrale o una convenzione di arbitrato ma faccia riferimento ad altri documenti (nella fattispecie si tratta di condizioni generali di contratto e relativo regolamento d’arbitrato predisposti da un’organizzazione del settore merceologico in cui operano le società contraenti) contenenti detta previsione.

Inoltre, il Tribunale affronta il tema della necessità o meno della specifica approvazione della clausola arbitrale e della sua eventuale vessatorietà, ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 1341, comma 2, c.c.

Il caso.

Una società italiana conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza una società olandese con cui aveva sottoscritto un contratto di fornitura di latte scremato in polvere spray, lamentando il grave inadempimento contrattuale di quest’ultima per non avere eseguito tempestivamente la fornitura. L’attrice chiedeva dunque l’accertamento che nulla fosse dovuto alla società fornitrice olandese – la quale aveva comunque emesso la fattura per le consegne effettuate – oltre alla condanna di quest’ultima al risarcimento del danno patrimoniale in thesi risentito per aver dovuto rivolgersi a terzi per l’acquisto del prodotto non tempestivamente consegnato.

La società olandese si costituiva in giudizio sollevando, in via pregiudiziale di rito, l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, segnalando, altresì, come l’attrice avesse omesso di dare atto che il giudizio dalla stessa instaurato era successivo al procedimento arbitrale già promosso nei Paesi Bassi da parte della convenuta. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto di ogni domanda attorea, rilevando che la mancata consegna del latte in polvere entro il termine previsto era in realtà dipesa da fatto e colpa della stessa attrice, la quale, con il proprio contegno contrattuale, aveva reso impossibile la consegna medesima, cagionando così un ingente danno patrimoniale alla fornitrice.

All’esito del giudizio il Tribunale di Vicenza, con la sentenza qui in commento, ha accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione per quanto segue.

1) La validità della clausola compromissoria per relationem

Il Tribunale non ha dubbi che, nel caso di specie, si sia in presenza di una clausola “perfetta”, ancorché redatta con la tecnica del rinvio per relationem alle condizioni generali di contratto e al relativo regolamento d’arbitrato, stante il “rinvio a due documenti specificamente individuati”. Secondo il Giudice, infatti, il rinvio alle sole condizioni generali di contratto avrebbe reso la clausola imperfectam, ma essendovi nella fattispecie un espresso e specifico richiamo anche al regolamento d’arbitrato, la clausola compromissoria sarebbe perfectam.

Secondo il Tribunale, inoltre, se “la convenzione d’arbitrato va ritenuta validamente redatta per iscritto, ancorché formulata con la tecnica del rinvio per relationem, soltanto laddove essa ponga la parte che la sottoscrive, senza averla predisposta, nella condizione di avvedersi del fatto che essa clausola è, per l’appunto, una convenzione d’arbitrato (…), allora deve senz’altro concludersi che la convenzione d’arbitrato che ci occupa è stata validamente redatta per iscritto – recando essa un letterale (e dunque non oscuro, né equivocabile) rinvio ad una clausola compromissoria ed alla sua disciplina”. Peraltro, nel caso di specie prima della conclusione del contratto la convenuta aveva inoltrato via e-mail all’attrice sia le condizioni generali di contratto, sia il regolamento d’arbitrato, ponendola quindi nella condizione di essere pienamente a conoscenza della sussistenza di una clausola compromissoria.

2) L’indagine sull’approvazione della clausola arbitrale

La seconda parte della sentenza è dedicata all’analisi della doglianza attorea secondo cui la clausola compromissoria non potrebbe in ogni caso dirsi operativa non essendo stata specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c.

Anche tale censura viene integralmente respinta dal Tribunale per i seguenti motivi:

1) perché, secondo il disposto dell’art. 16 delle condizioni generali di contratto, la legge regolatrice del rapporto è quella dei Paesi Bassi, che non assoggetta l’approvazione della convenzione d’arbitrato al formalismo dettato dal secondo comma dell’art. 1341 c.c.;

2) anche applicando la legge italiana, il rinvio a detto articolo risulterebbe inconferente perché, secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, gli artt. 1341 e 1342 c.c. sono inapplicabili alle clausole compromissorie per arbitrato estero. Il Tribunale ha modo di precisare come tale orientamento si sia formato quando era in vigore l’abrogato art. 833 c.p.c., ai sensi del quale “la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile”, prevedendo altresì al comma secondo la validità della clausola compromissoria “contenuta in condizioni generali di contratto che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza”. Ebbene, prosegue il Tribunale, gli articoli a cui fare riferimento sono adesso l’807 e l’808, comma 1, c.p.c., che richiedono la forma scritta della clausola compromissoria a pena di nullità, e nulla di più (così come la Convenzione di New York si limita a richiedere la sottoscrizione a opera delle parti della clausola compromissoria);

3) il contratto per cui è causa non è qualificabile come contratto “per adesione”, “essendo esso, manifestamente, il frutto di una specifica e singolare contrattazione” tra le parti.

Da ultimo, il Tribunale rileva che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1341 c.c. e in coerenza con la ratio ad esso sottesa, non è possibile qualificare la società attrice come ‘contraente debole’, trattandosi invece di un soggetto operante su larga scala e persino in una posizione di assoluto rilievo nel mercato dei prodotti lattiero-caseari anche a livello internazionale. In altri termini, se, come noto, la doppia sottoscrizione risponde a una logica protettiva della parte considerata debole all’interno del rapporto negoziale, consentendole di avere piena conoscenza della deroga alla competenza del Giudice ordinario (considerata dal legislatore clausola sfavorevole), nel caso di specie tale finalità perde di significato, sia per le ragioni appena esposte, sia perché era stato documentato e incontestato che la convenuta avesse inoltrato alla controparte sia le condizioni generali di contratto, sia il regolamento d’arbitrato.

*****

Il Tribunale di Vicenza accerta e dichiara la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a favore di clausola compromissoria per arbitrato internazionale, sussistendo una relatio perfecta (che non lascia spazio a dubbi circa la volontà delle parti di devolvere le controversie tra le stesse insorgenti alla giurisdizione arbitrale, derogando a quella ordinaria), e ciò in considerazione di una serie di elementi: (i) il rinvio espresso contenuto nel contratto non solo alle condizioni generali di contratto ma anche al regolamento arbitrale; (ii) la trasmissione del testo integrale di detti documenti da parte del fornitore olandese alla società italiana; (iii) l’avvio del procedimento arbitrale nei Paesi Bassi prima dell’instaurazione del giudizio avanti il Giudice italiano.

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