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Appalti pubblici UE: i nuovi modelli di formulari per i bandi

10 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione del 20 dicembre 2023, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 sui modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici («formulari elettronici»), ed è stato successivamente modificato nel 2022 per venire incontro a delle richieste degli Stati membri in ordine a diversi argomenti, tra cui gli obblighi di comunicazione in relazione alla Direttiva 2009/33/CE, agli appalti pubblici verdi e agli appalti per l’innovazione.

Per allineare i modelli di formulari agli obiettivi strategici dell’Unione, e a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, è opportuno inserire i campi relativi al Regolamento (UE) 2022/1031, al Regolamento (UE) 2022/2560 e alla Direttiva (UE) 2023/1791.

Considerata la necessità che gli Stati membri e l’Unione dispongano di modelli e procedure uniformi per la pubblicazione di avvisi e bandi che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, è stato quindi ritenuto opportuno aggiungere sei nuovi modelli, al fine di permettere alle amministrazioni appaltanti di pubblicare avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ciascun modello nuovo riguarda:

  • la fase di programmazione (avviso di consultazione preliminare di mercato o PMC, avviso di preinformazione);
  • la fase di gara (avviso o bando di gara);
  • la fase di comunicazione dei risultati (avviso di aggiudicazione, avviso di completamento);
  • la pubblicazione di un avviso di modifica dell’appalto.

Per migliorare la leggibilità della tabella 2 dell’allegato al Regolamento, è stato inoltre chiarito il significato e la differenza delle tre diverse categorie di obbligatorietà, ovvero “obbligatorio” (O), “obbligatorio condizionatamente” (OC) e “obbligatorio se esistente” (OE):

  • La categoria “obbligatorio” si riferisce ai campi richiesti da considerazioni tecniche o dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE;
  • La categoria “obbligatori condizionatamente” comprende i campi che contengono informazioni dettagliate su ricorsi e relative decisioni (da BT-784 a 798), che sono obbligatori condizionatamente in forza della loro connessione logica con il campo facoltativo riguardante i ricorsi e le relative decisioni (BT-783)
  • La categoria “obbligatorio se esistente” significa che se le informazioni in questione esistono, anche se la Commissione non è in grado di verificarlo, devono essere presenti nell’avviso o bando.

Infine, per tenere in considerazione i riscontri trasmessi dagli Stati membri durante il processo che ha condotto all’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 i modelli di formulari sono stati migliorati per quanto concerne la descrizione di determinati termini tecnici e la loro applicazione (di cui alla tabella 2 dell’allegato al Regolamento).

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

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