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Anti-hybrid rule: per l’applicazione, è necessaria una causa ibrida

7 Aprile 2025

Fabio Povegliano, Praticante Avvocato del Foro di Treviso  

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 47/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per l’applicazione delle anti-hybrid rule, contenute all’art. 6 del D.Lgs. n. 142/2018, è richiesta la sussistenza di un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni, componenti di reddito o negozi giuridici idoneo a generare, a livello internazionale, una deduzione senza inclusione (D/NI) ovvero una doppia deduzione (D/D), non potendo trovare applicazione laddove l’effetto fiscale incoerente dipenda da mere scelte contabili

Nella vicenda, una società assicurativa italiana operava attraverso una permanent establishment situata ad Hong Kong, con riferimento alla quale aveva esercitato l’opzione per il regime di branch exemption previsto dall’art. 168-ter del T.U.I.R.

All’interno della stabile organizzazione erano presenti due divisioni autonome le quali, oltre ad essere dotate di propria struttura organizzativa e contabile, esercitavano due tipologie di attività differenti: la prima quella assicurativa, mentre la seconda forniva alla Capogruppo italiana servizi di pianificazione, coordinamento e controllo ex post

Con riferimento a quest’ultima, per prassi contabile interna al Gruppo, i costi sostenuti non venivano registrati nel rendiconto della stabile organizzazione, ma confluivano direttamente nella contabilità della Capogruppo italiana.

Da ciò ne conseguiva che il branch non contabilizzava né i costi sostenuti, i quali comunque risultavano indeducibili in Italia per effetto del regime di branch exemption, né i ricavi derivanti dalle operazioni di Internal Dealing.

In ragione di tale doppia non deduzione dei costi e della mancata inclusione ad Hong Kong dei redditi da essi conseguenti, la Capogruppo chiedeva chiarimenti all’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di far emergere il costo in Italia attraverso la valorizzazione, a fini fiscali, dell’Internal Dealing, senza incorrere nell’applicazione del punto 12.1 del Provvedimento Direttoriale del 28.08.2017, ovvero nel rischio di subire misure anti-ibridi

L’Amministrazione ha escluso l’applicabilità della normativa anti-ibridi, chiarendo che una prassi aziendale difforme da quella generalmente applicata non costituisce, di per sé, una causa di disallineamento da ibridi e che, pertanto, le disposizioni anti-ibridi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 142/2018 non trovano applicazione nella fattispecie esaminata

Ad analoghe considerazioni è giunta anche in relazione all’applicazione del punto 12.1 del Provvedimento Direttoriale, sottolineando che il disallineamento non derivava da un conflitto sulla qualificazione della stabile organizzazione, ma da una scelta gestionale storicamente adottata dalla società.

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