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Giurisprudenza

Sulla validità dei derivati IRS di copertura del debito degli enti locali

4 Aprile 2024

Antonio Di Ciommo – Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Corte d’Appello di Roma, 12 dicembre 2023

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 12 dicembre 2023 la Corte d’Appello di Roma ha ribadito l’orientamento – ormai – maggioritario della giurisprudenza sull’invalidità dei contratti derivati IRS di copertura quando l’intermediario, al momento della conclusione del contratto, non abbia indicato i costi impliciti o quantomeno i criteri per determinarli.

Richiamandosi alla nota sentenza (SS.UU. civ.) n. 8770 del 12 maggio 2020 e alla successiva sentenza (Sez. II) n. 36595 del 14 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Roma ha affermato che “l’accordo contrattuale deve cadere (tenuto conto, per la peculiarità di questi contratti imposti, come alternativa, dal legislatore per una ristrutturazione del debito degli enti locali, del coinvolgimento di interessi pubblici e segnatamente della contabilità pubblica) sulla misura dell’alea, nella quale rientra anche la misura dei costi, pur se impliciti.

Se, dunque, nell’alea sono compresi anche i costi impliciti – nel caso in esame pacificamente sussistenti – che, però, non hanno trovato indicazione né elementi di determinabilità al momento della conclusione del contatto, quest’ultimo è viziato in origine in uno dei suoi elementi essenziali, non essendo […] dirimente né tanto meno sufficiente la natura di operatore qualificato dell’ente committente […].

Tale considerazione, peraltro, supera ogni questione relativa al c.d. ‘Mark to Market’, atteso che dalla espletata CTU dinnanzi al Tribunale l’operazione […] non ha certamente avuto finalità speculativa né si è trasformata […] in una operazione di tal genere.

[…] Dunque, il contratto […] deve essere dichiarato invalido per l’assenza di un elemento essenziale quale è l’oggetto del contratto stesso, trattandosi di ‘nullità strutturale”.

Perciò, sulla scorta di questa considerazione, la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado (pronunciata, peraltro, prima della Sentenza delle Sezioni Unite n. 8770/2020) e condannato l’intermediario a restituire all’ente locale il saldo attivo dei differenziali corrisposti da quest’ultimo con riferimento a uno dei due contratti derivati IRS, conclusi in funzione della complessiva ristrutturazione della situazione debitoria dell’ente medesimo.

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