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Giurisprudenza

Anatocismo: il nuovo art.120, secondo comma T.U.B. e la tutela d’urgenza. Respinto il ricorso di un’associazione dei consumatori

6 Luglio 2015

Antonio De Simone, Avvocato del Foro di Napoli

Tribunale di Parma, 26 giugno 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Non può essere reclamata in via d’urgenza l’immediata applicabilità dell’articolo 120, secondo comma T.U.B., che sancirebbe un divieto di anatocismo tout court nei rapporti di conto corrente bancario.

È quanto emerge dall’ordinanza del Tribunale di Parma (dott.ssa Antonella Ioffredi) del 26 giugno 2015, con la quale è stata respinta l’azione inibitoria esercitata in via d’urgenza (ex artt. 669 bis e ss. cpc) da un’Associazione dei Consumatori contro una banca, al fine di ottenere l’immediata preclusione di applicazione di interessi anatocistici nei rapporti di conto corrente intrattenuti con i clienti.

Presupposto dell’istanza, l’asserita immediata applicabilità del nuovo articolo 120 T.U.B., secondo comma, il quale – alla lettera b) – così dispone:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”;”

La formulazione, di per sé oscura, demanda al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio l’onere di precisare il contenuto normativo e di dettare le modalità applicative – quanto mai necessarie in una materia ricca di aspetti tecnici da chiarire.

In mancanza della delibera attuativa, si è posto il problema di stabilire se la normativa primaria sia di immediata applicazione ed, in caso positivo, in che termini.

L’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” è stata infatti interpretata, dalle associazioni consumeristiche, come un divieto assoluto di applicare interessi anatocistici in conto corrente.

Sul punto vi sono stati due interventi del Tribunale di Milano (ordinanze del 3 e 4 aprile 2015), che, accogliendo la tesi favorevole ai clienti, avevano creato “allarme” nel mondo bancario, se non altro per l’impossibilità di dare immediata applicazione tecnica alla norma, in mancanza delle indicazioni del CICR.

In seguito, il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 27 maggio 2015 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-dubbia-l-immediata-operativita-del-nuovo-art-120-tub.html) ed il Tribunale di Torino, con ordinanza del 26 giugno 2015 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-inoperante-il-nuovo-art-120-tub-in-mancanza-di-delibera-cicr.html) si sono espressi in senso contrario, ristabilendo la “parità” nel contrasto giurisprudenziale.

A sostegno della tesi dei consumatori è stato dalle varie associazioni dedotto che la norma primaria non potrebbe che prevalere su una normativa secondaria (la delibera CICR del 9.2.2000) che dovrebbe ritenersi – nella parte in cui consente la capitalizzazione a condizione di reciprocità, ormai abrogata.

Di contro, sono molti gli aspetti che ostano ad una immediata applicazione del nuovo art.120, comma 2 T.U.B.

La novella del 2013 è, in primis, poco chiara e coerente.

L’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” è oscura ed in sé contraddittoria, tanto che il Tribunale di Torino (nella citata pronuncia) ha già notato come “il dato letterale…PARREBBE CONSENTIRE una prima capitalizzazione degli interessi”, formulazione che va nettamente in contrasto con la successiva “nelle successive operazioni di capitalizzazione [gli interessi] sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

In altri termini, quando gli interessi diventano capitale, è impossibile proseguire a distinguere tra obbligazione principale ed obbligazione accessoria. Dunque, come potrebbe parlarsi di applicazione di interessi su interessi?

La riforma, se si aderisse alla tesi consumeristica, sembra poi in aperto contrasto con il diritto comunitario, essendo la capitalizzazione degli interessi una pratica comune in tutti gli Stati Membri dell’Unione, nessuno dei quali prevede un divieto tout court come quello (che sembrerebbe) sancito dal legislatore italiano.

Un simile divieto sembrerebbe pertanto in contrasto con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nella parte relativa alla libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali e ciò ne determinerebbe l’incostituzionalità, per il tramite dell’art.117, comma 1 Cost. (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”).

Infine deve aggiungersi che non pare ragionevole, per di più in mancanza di un intervento chiarificatore del CICR, imporre agli istituti di credito un immediato adeguamento al divieto di applicare interessi anatocistici, senza considerarne le esigenze tecnico-contabili di aggiornamento dei sistemi.

Tornando alla pronuncia in commento, valore assorbente è stato assegnato dal Giudice emiliano alla mancanza del c.d. periculum in mora. in quanto “non possono ravvisarsi ‘giusti motivi di urgenza’ di per sé, genericamente, nel carattere diffuso di un danno ad una collettività di consumatori indeterminata”.

A far venir meno il requisito cautelare, poi, il lungo lasso di tempo intercorrente tra la (formale) entrata in vigore del novellato art. 120, secondo comma, TUB e la proposizione del ricorso da parte dell’Associazione istante.

In tal senso la pronuncia è conforme alla menzionata decisione del Tribunale di Torino, per la quale “il decorso di un notevole lasso di tempo dall’inizio della condotta contestata nella piena notorietà della condotta stessa, prima dell’introduzione del giudizio cautelare, fa venire meno quelle esigenze di tempestività dell’intervento giudiziale sottese alla necessità di tutela del consumatore”.

Per tali ragioni, si è addivenuti al rigetto della domanda, con un’ordinanza che dà atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, compensando le spese di lite.

Nell’incertezza dei giudici di merito – non certo destinata a terminare – l’intervento chiarificatore del CICR è quanto mai auspicato da entrambe le parti “in gioco”.

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