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Giurisprudenza

Anatocismo bancario: cosa resta? Breve riepilogo di alcuni recenti provvedimenti giurisdizionali

8 Giugno 2015

Giovanni Liberati Buccianti, avvocato, dottorando di ricerca in diritto privato presso l’Università di Pisa

Cassazione, nn. 9127/2015 e 9169/2015; Trib. Milano, 25 marzo 2015 e 3 aprile 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Cass., sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169 (Pres. Di Palma; Est. Scaldaferri)
Anatocismo bancario – Capitalizzazione trimestrale – Capitalizzazione annuale – Nullità – Rilevabilità d’ufficio
Tanto la clausola di capitalizzazione trimestrale quanto quella di capitalizzazione annuale degli interessi passivi inserita in un contratto di conto corrente bancario è nulla e come tale rilevabile d’ufficio dal giudice, anche senza una tempestiva deduzione del profilo di invalidità da parte dell’interessato.

Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127 (Pres. Rordorf; Est. Ragonesi)
Anatocismo bancario – Capitalizzazione annuale – Uso – Mancanza
La capitalizzazione annuale degli interessi passivi è un uso illegittimamente applicato, che non si rinviene nella realtà storica.

1. Capitalizzazione trimestrale e capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Rilevabilità d’ufficio.

Con il primo dei provvedimenti (la ordinanza del 7 maggio 2015) la Cassazione ricorda che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla. Nullità che pertanto può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in assenza di una specifica deduzione della stessa da parte dell’interessato. La Suprema Corte afferma che lo stesso discorso deve valere anche per la clausola di capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Si legge infatti nella ordinanza che le ragioni che la consolidata giurisprudenza di questa Corte giudica idonee a condurre alla nullità – rilevabile d’ufficio dal giudice, anche quindi in assenza di una tempestiva deduzione ad opera dell’interessato – della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, valgono anche per la capitalizzazione annuale.

2. Capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Assenza di una consuetudine in tal senso.

Con il secondo dei provvedimenti, la sentenza del 6 maggio, la Suprema Corte, dopo essersi occupata della valenza confessoria di una dichiarazione rilasciata da un correntista alla banca, si interroga sulle ragioni che hanno condotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere nulla la clausola di capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Il collegio ricorda che mentre il nostro ordinamento ha conosciuto un uso circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – che non integrava però, come noto, un uso normativo per l’assenza della opinio juris ac necessitatis, ma solo un uso negoziale e come tale incapace di integrare gli “usi contrari” di cui all’art. 1283 cod. civ., secondo il revirement operato dalle sentenze della primavera del 1999 – fa presente che per quel che concerne la capitalizzazione annuale degli interessi passivi non è mai esistita una prassi in tal senso e quindi, prima ancora di difettare di normatività, non esisteva proprio l’usus quale ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di quel comportamento. Non esiste alcun uso normativo, ma prima ancora non esiste consuetudine alcuna circa la capitalizzazione annuale degli interessi anatocistici passivi. Infatti, la Corte ricorda che se la giurisprudenza ha negato in passato l’esistenza di usi normativi circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, sarebbe arbitrario pensare che quella stessa giurisprudenza avrebbe riconosciuto la sussistenza di usi normativi circa la capitalizzazione annuale. In particolare, mentre la Suprema Corte con riguardo alla capitalizzazione trimestrale ne aveva escluso l’uso normativo, relegandolo ad uso negoziale, con riferimento alla capitalizzazione annuale più che di assenza di un uso normativo, non se ne riconosce proprio l’uso: “usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”.

3. Conversione della clausola di capitalizzazione trimestrale in clausola che preveda un diverso periodo di capitalizzazione. Inammissibilità.

Una chiosa che esula dai provvedimenti in commento. Specialmente in passato, la giurisprudenza si era interrogata se una volta ritenuta nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, questa potesse convertirsi in una clausola di capitalizzazione annuale, così allineando la disciplina degli interessi passivi a quelli attivi che erano capitalizzati su base annuale. In particolare, v’è da dire che nella giurisprudenza del merito erano emerse tre tesi contrapposte: a) secondo una prima tesi più favorevole alle banche, si riteneva che la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovesse essere letta alla luce del disposto dell’art. 1374 cod. civ., sì che la clausola nulla sarebbe stata sostituita con una clausola di capitalizzazione annuale; b) dall’altro lato, secondo una tesi più favorevole alla clientela, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la giurisprudenza concludeva nel senso di non ritenere sussistente un diritto della banca all’anatocismo semestrale o annuale, essendo preclusa tanto la sostituzione legale quanto l’inserzione automatica di clausole; c) infine, secondo una tesi intermedia la clausola di capitalizzazione trimestrale nulla sarebbe stata sostituita da una clausola che ne prevedesse la capitalizzazione semestrale.

Della questione se ne era poi occupata una nota sentenza a sez. un. della Suprema Corte (Cass. 2.12.2010, n. 24418, Pres. De Luca; Rel. Rordorf) la quale aveva escluso la possibilità della conversione della clausola di capitalizzazione trimestrale in una clausola di capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Orbene, tale statuizione sembra potersi confermare anche a seguito delle due sentenze della Suprema Corte sopra esaminate.

***

Trib. Milano, ord. 25 marzo 2015 (Pres. Cosentini; Est. Brat)
Trib. Milano, ord. 3 aprile 2015 (Pres. Cosentini; Est. Ferrari)
Anatocismo bancario – Art. 120 TUB – Legge Stabilità 2014 – Divieto di anatocismo
A partire dal 1° gennaio 2014 l’anatocismo bancario in ogni sua forma è vietato. Il nuovo art. 120 TUB, come modificato dall’art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2014 dispone che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi”. Tale disposizione è immediatamente applicabile, senza che necessiti la emanazione della delibera CICR attuativa del nuovo art. 120 TUB, e vieta l’anatocismo.

4. L’anatocismo tra legge di stabilità e decreto legge competitività. Le prime pronunce del giudice di merito.

L’anatocismo, lungi dal trovare un epilogo, è rinato come l’Araba fenice dalle proprie ceneri. Dopo gli interventi normativi di fine anni ‘90 (che hanno determinato anche il pronunciamento della Consulta e la dichiarazione di incostituzionalità di un comma del decreto salva-banche) volti a stigmatizzare il revirement giurisprudenziale operato tramite le sentenze della primavere del 1999 che avevano mandato in tilt la disciplina dell’anatocismo fino ad allora prevista nella generalità dei contratti bancari, dopo la emanazione della delibera del CICR del 2000, attuativa dell’allora novellato art. 120 TUB e volta a delineare il c.d. anatocismo lecito, e dopo che ulteriori sentenze, anche a sezioni unite della Suprema Corte, avevano cercato di comporre il puzzle, ecco che un legislatore schizofrenico – come da taluno è stato definito –, ha riaperto il problema (mai peraltro chiuso).

La Legge di Stabilità 2014 (l. 27.12.2013, n. 147) è andata a modificare l’art. 120 TUB tramite l’art. 1, comma 629. Col novellato art. 120 TUB si è attribuito al CICR il compito di stabilire modalità e criteri “per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio della attività bancaria”. Precisando, peraltro, da un lato che nelle operazioni in conto corrente deve essere rispettata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, riprendendo così quanto già stabilito dal d.lgs. 1999, n. 342 (art. 120, comma 1, lett. a), TUB); dall’altro che “gli interessi periodicamente capitalizzati non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andrebbero calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” (art. 120, comma 1, lett. b), TUB).

Così, dalla nuova formulazione dell’art. 120 TUB – si percepisce subito la novità rispetto al regime previgente. Se fino ad allora la delibera CICR richiamata dal previgente art. 120 TUB aveva il compito di determinare modalità e criteri per “produzione di interessi su interessi” (anatocismo, dunque), adesso invece può solo disciplinare le modalità da seguire per la “produzione di interessi”: sembrerebbe chiara, allora, la voluntas legis di eliminare gli interessi anatocistici. Finalità, questa, che risulta anche dai lavori parlamentari dai quali si evince che finalità dell’art. 1, comma 629 fosse quella di “introdurre il divieto di anatocismo nell’ordinamento bancario”. Se quanto sopra è la lettera della legge, sobbalzano subito le difficoltà interpretative legate alla disposizione in questione, dovute anche ad un linguaggio non chiaro della disposizione, sì che parte della dottrina si è interrogata sul significato da attribuire in particolare all’art. 120, comma 2, lett. b) TUB, senza peraltro arrivare ad una uniformità di vedute.

Epperò, dopo poco tempo dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (1 gennaio 2014, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 749), al decreto competitività del giugno 2014, una manina anonima (il decreto competitività è di competenza del Ministro dello Sviluppo Economico ma questo dicastero, dopo le polemiche di partiti e associazioni di consumatori sul punto, ha prontamente smentito che l’articolo in questione fosse di sua appartenenza, rinviando la responsabilità al Ministero dell’Economia, il quale a sua volta ha ritenuto che la manina anonima provenisse dagli ambienti della Banca d’Italia e dal Dipartimento del Tesoro) ha stabilito una disposizione in favore del ceto bancario, se è vero che con l’art. 31 di tale provvedimento normativo veniva di fatto reintrodotto l’anatocismo, seppur entro determinati limiti.

Invero, l’art. 31 del decreto legge competitività (d.l. 24.6.2014, n. 91), suddiviso in tre commi, andava a modificare nuovamente l’art. 120 TUB. Al comma 1 si affidava al CICR il compito di stabilire modalità e criteri non più per la sola produzione di interessi quanto per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua; al comma 2 si prevedeva che fino alla entrata in vigore della delibera CICR prevista dal comma 1, dovesse continuare a trovare applicazione la delibera CICR del febbraio 2000, così sdoganando nuovamente gli interessi anatocistici (con la sola differenza che vi sarebbe dovuta essere una capitalizzazione annuale): non erano più legittimi quelli trimestrali ma erano consentiti quelli annuali. Al comma 3, infine, veniva dettata una disciplina per il passaggio della validità degli interessi a quelli annuali, prevedendo che la periodicità annuale distinguendo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legge, fissata dall’art. 35 del decreto medesimo il 25 giugno 2014, giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U., avvenuta in data 24 giugno 2014: a) i contratti in corso al momento della entrata in vigore del decreto (id est, 25 giugno 2014) e quelli conclusi nei due mesi successivi sarebbero dovuti essere adeguati alla periodicità annuale entro sei mesi, tramite la modificazione unilaterale delle condizioni con l’esercizio del ius variandi ex art. 118 TUB; b) i contratti conclusi decorsi i due mesi successivi la data di entrata in vigore del decreto già sarebbero dovuti essere redatti con clausole che prevedessero la periodicità annuale. Con una precisazione: che la disposizione si sarebbe applicata solo con riguardo ai contratti regolati in conto corrente o ai conti di pagamento, mentre per tutti gli altri rapporti (es. deposito) non vi era vincolo alcuno alla individuazione del periodo di capitalizzazione. Ove la disposizione fosse stata convertita, sarebbe stato possibile che gli interessi venissero scritturati trimestralmente e capitalizzati a fine anno. Ovviamente ogni tre mesi sarebbero stati scritturati nel conto interessi, salvo poi portarli a regime capitale al termine dell’anno nel conto capitale.

Sono però accaduti, nel frangente, due eventi da non sottovalutare: 1) da un lato, l’articolo 31 apparso nel decreto competitività non è stato convertito in legge, così trovando piena reviviscenza quanto previsto nella Legge di Stabilità 2014; 2) dall’altro il CICR non ha adottato nessuna delibera, né in attuazione del decreto competitività – il quale peraltro, come sopra ricordato al comma 2 prevedeva la ultrattività della delibera CICR del 2000 finché non fosse emanata quella nuova – che poi non è stato convertito, né soprattutto la delibera CICR attuativa della Legge di Stabilità 2014.

In questi termini, si assiste ad un nuovo art. 120 TUB (come risultante dalla modifica apportata con la Legge di Stabilità 2014) che rinvia ad una emananda delibera CICR; dall’altro una delibera CICR formalmente in vigore del 2000. È evidente un disallineamento tra normativa primaria e secondaria. Se la prima è rappresentata dalla Legge di Stabilità e dal nuovo art. 120 TUB che preclude l’anatocismo (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre ulteriori interessi”), la seconda ad oggi difetta, in quanto la delibera CICR attualmente in vigore è sempre quella del 2000 che, come sopra ricordato, a determinate condizioni ammetteva l’anatocismo. E sarebbe un tentativo dell’impossibile quello di interpretare l’attuale art. 120 TUB come norma che rinvia alla delibera CICR del 2000, in quanto quest’ultima (fonte secondaria) si pone in netto contrasto con la norma primaria rappresentata dall’attuale versione dell’art. 120 TUB. È interessante notare, peraltro, come mentre l’art. 31 del decreto competitività, al comma 2, faceva salva la vigenza della delibera CICR del 2000 (una sorta di ultrattività della stessa) questo non è accaduto con riferimento alla Legge di Stabilità che non prevede una disciplina transitoria tra l’entrata in vigore al 1.1.2014 di quella disposizione ed il tempo intercorrente per avere la delibera CICR.

È nell’ambito di questo vero e proprio “pantano normativo”, che si è dovuta confrontare la giurisprudenza di merito (così come la dottrina) per quel che concerne la data di entrata in vigore della normativa. È vero, infatti, che l’art. 1, comma 749 della Legge di Stabilità 2014 ha stabilito l’entrata in vigore di tutte le disposizioni ivi presenti a far data dal 1° gennaio 2014. È vero, peraltro, che l’art. 120 TUB rimette la disciplina di dettaglio al CICR.

La dottrina si era confrontata sulla entrata in vigore della normativa. In particolare erano emersi due grandi filoni interpretativi. Da un lato vi era chi (G. Petrelli; A.A. Dolmetta) sosteneva la immediata applicabilità del precetto (a partire dal 1 gennaio 2014). Se il primo degli Autori riteneva infatti che l’art. 1, comma 629 fosse da considerarsi come norma imperativa e, come tale, prevalente “sia perché posteriore, sia perché contenuta in una fonte gerarchicamente sovraordinata” sulla delibera del CICR del 2000 ritenendo tali disposizioni sulla normativa secondaria tacitamente abrogate a far data dal 1.1.2014 in quanto la mancata attuazione della delibera CICR non avrebbe certo potuto impedire l’applicazione di una norma imperativa; il secondo invece affermava che la mancanza della summenzionata delibera non avrebbe determinato nessun arresto applicativo della nuova legge, applicandosi immediatamente, senza bisogno di stampelle amministrative chiosando che si assisterebbe ad una abrogazione espressa risultante dalla chiara lettera della legge. La stessa linea di pensiero era emersa in una relazione redatta dal Tribunale di Milano, a seguito di una riunione del febbraio 2014. Dall’altro lato vi era chi (F. Maimeri) riteneva necessario un previo intervento del CICR tanto per “principi di esegesi istituzionale della c.d. legislazione integrata” che “per dare interpretazioni sicure”. Stessa linea di pensiero era seguita vuoi dal Consiglio Nazionale del Notariato nel summenzionato studio che valorizzando la legislazione integrata riteneva che in assenza della delibera del CICR la legge sarebbe da considerarsi inapplicabile ed incompleta, vuoi dalla Banca d’Italia in un parere apparso non tanto sul sito istituzionale o nel bollettino della stessa quanto su una rivista giuridica on-line (!).

Tra marzo ed aprile si è poi pronunciato il Tribunale di Milano con le ordinanze in rassegna. Si tratta di ordinanze rese con riguardo ad azioni di classe intentate da una associazione di consumatori. Il Tribunale, dopo aver ritenuto legittimata l’associazione ad agire in giudizio in quanto l’inserimento di previsioni negoziali affette da nullità – come, appunto, l’inserimento di una clausola con capitalizzazione trimestrale degli interessi – violi il dovere di correttezza, si è intrattenuta proprio sulla data di entrata in vigore e sulla portata del novellato art. 120 TUB.

Si può dire, fin da subito, che le due ordinanze ritengono immediatamente applicabile questo articolo, senza che a nulla rilevi la mancata emanazione della delibera del CICR e ritengono che, a partire dal 1 gennaio 2014 è vietata ogni clausola anatocistica riferita agli interessi passivi. In particolare, si ritiene che le banche, anche in virtù della qualifica di operatore qualificato (essendo dotate di uffici legislativi interni e direzionali), ben possano adottare un comportamento prudenziale per escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza dovere attendere la normativa regolamentare secondaria del CICR. In questo senso, mantenere all’interno dei contratti clausole nulle a far data dal 1 gennaio 2014 configura una condotta omissiva, contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali. Così stanti le cose, il Tribunale ordina, tra l’altro alle banche convenute di pubblicizzare il dispositivo dell’ordinanza per informare tutti i consumatori che dal 1 gennaio 2014 è vietata ogni forma di anatocismo riferita agli interessi passivi.

È pure interessante notare le argomentazioni per le quali le ordinanze ritengono immediatamente applicabile il precetto dell’art. 120 TUB. In primo luogo, la lettera della norma: “è difficile assegnare all’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” significato diverso dall’esclusione dell’anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale”. Oltre che dalla lettera della legge, il Tribunale rintraccia altri indici da cui desumere la immediata applicabilità dell’art. 120 TUB: 1) la mancata conversione dell’art. 31 del decreto competitività che aveva reintrodotto l’anatocismo; 2) l’iter parlamentare dal quale è emersa la volontà di eliminare l’anatocismo. Il Tribunale chiosa che ove venisse attribuito valore alla richiamata delibera del CICR verrebbe attribuito “a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato”. In questi termini, la disciplina portata dall’art. 1, comma 629 fissi “paletti invalicabili” anche per la emananda delibera del CICR che non potrà comportare una deroga alla normativa primaria, ammettendo la produzione di interessi su interessi.

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