Con sentenza del 17 settembre 2014, C-242/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che, per determinare se le garanzie prestate da un’impresa pubblica siano o meno imputabili all’autorità pubblica che la controlla, assumono rilevanza, unitamente all’insieme degli indizi risultanti dalle circostanze del procedimento principale e dal contesto nel quale dette garanzie sono intervenute, le circostanze secondo cui, da un lato, l’amministratore unico della suddetta impresa, il quale ha concesso tali garanzie, ha agito irregolarmente, ha deliberatamente mantenuto segreta la loro concessione e ha violato lo statuto della sua impresa, e, dall’altro, la menzionata autorità pubblica si sarebbe opposta alla prestazione di dette garanzie se ne fosse stata informata. Tali circostanze sono di per sé sole idonee ad escludere, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, una siffatta imputabilità solamente qualora da esse risulti che le garanzie di cui trattasi sono state prestate senza il coinvolgimento della stessa autorità pubblica.
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