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Giurisprudenza

Ai fini della revocatoria il conferimento in trust si qualifica come atto a titolo gratuito

20 Aprile 2018

Cassazione Civile, Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9637 – Pres. Di Amato, Rel. Cirillo

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L’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti nel trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

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