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AI Act: le Q&A della Commissione europea

7 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, che stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale.

In occasione dell’entrata in vigore dell’AI Act, la Commissione europea ha pubblicato dei chiarimenti sotto forma di Q&A, disponibili in allegato, che trattano di diversi temi, tra cui:

  • A chi si applicano le norme sull’IA?
  • Quali categorie di rischio sono previste?
  • Come verificare se un sistema di IA è considerato ad alto rischio?
  • Quali sono gli esempi di applicazioni ad alto rischio previsti nell’allegato III?
  • Quali obblighi devono rispettare i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio?
  • Come vengono regolamentati i modelli di IA per finalità generale?
  • Perché 10 ^ 25 FLOP è una soglia adeguata per GPAI con rischi sistemici?
  • Quali obblighi relativi alla filigrana e all’etichettatura dei risultati dell’IA sono stabiliti dall’AI Act?
  • Come disciplina la legge sull’IA l’identificazione biometrica?
  • Che cos’è una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, chi ne è responsabile e quando deve essere effettuata?
  • Quando entrerà pienamente in vigore l’AI Act?
  • Quali sanzioni sono previste in caso di violazione?

L’AI Act, che rappresenta il primo regolamento sull’intelligenza artificiale a livello globale, mira a garantire l’affidabilità dei sistemi di IA sviluppati e utilizzati nell’UE, prevedendo altresì dei sistemi di garanzia per la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

I sistemi di intelligenza artificiale vengono quindi classificati in funzione di un approccio basato sulla sicurezza dei prodotti e sul rischio nell’UE, distinti tra sistemi a:

  • rischio minimo, che ricomprendono la maggior parte dei sistemi di IA, e che non sono soggetti a obblighi ai sensi dell’AI Act;
  • rischio specifico per la trasparenza, per i quali è prevista la chiara comunicazione all’utente che trattasi di sistemi che utilizzano IA;
  • rischio elevato, tenuti al rispetto di rigorosi requisiti;
  • rischio inaccettabile, considerati una chiara minaccia per i diritti fondamentali delle persone e quindi vietati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia “AI Act in Gazzetta Ufficiale UE: le novità del Regolamento” già pubblicata su questa rivista lo scorso 12 luglio.

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