WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova


Casistica concreta alla luce delle Q&A EBA, orientamenti ABF e giurisprudenziali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/03


WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova
www.dirittobancario.it
Flash News

Adempimento collaborativo: il nuovo modello AE di adesione

18 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 450193 del 17 dicembre 2024 ha approvato il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del D. Lgs. 128/2015.

L’AE ha ritenuto infatti necessario adeguare il modello attualmente pubblicato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del MEF del 6 dicembre 2024, attuativo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 128/2015, come modificato dal D. Lgs. 221/2023.

In particolare, quanto ai requisiti soggettivi:

  • il D. Lgs. 221/2023 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
    • dal 2024, non inferiore a 750 milioni di euro;
    • dal 2026, non inferiore a 500 milioni di euro;
    • dal 2028, non inferiore a 100 milioni di euro.
  • il D. Lgs. 108/2024 ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’art. 2359, c. 1, numeri 1) e 2), e c. 2 C.c., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’art. 7 del decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis del decreto.

Quanto ai requisiti oggettivi, sempre il D. Lgs. 221/2023, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art. 4 del decreto: il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Aprile
Trasparenza retributiva: l’attuazione della Direttiva Pay transparency


Profili di processo, di governance e contrattuali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 01/04


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03