Con la sentenza n. 34 del 2025, la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 133/2013 (convertito in L. n. 5/2014), che ha imposto alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) un’addizionale sull’imposta sul reddito delle società (IRES) dell’8,5% per il periodo d’imposta 2013.
La Corte ha respinto la questione di legittimità, confermando la validità della disposizione in questione che, seppur discriminatoria rispetto ad altri soggetti passivi dell’IRES, si giustifica per la sua temporalità e necessità di intervento fiscale straordinario.
Giova preliminarmente ricordare che l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 133/2013, convertito con modifiche nella L. n. 5/2014, prevede l’applicazione di un’addizionale IRES pari all’8,5% per le società di gestione del risparmio.
Nel caso di specie, la SGR ha presentato istanza di rimborso dell’addizionale IRES versata, sostenendo che la norma fosse incostituzionale, in quanto applicata in modo discriminatorio rispetto a banche e altri intermediari finanziari, in quanto le SGR non avrebbero potuto beneficiare, in considerazione della scarsa rilevanza del fenomeno della perdita su crediti in capo alle SGR, delle misure compensative riconosciute dalla normativa censurata, che aveva consentito l’esclusione dal reddito imponibile ai fini dell’addizionale delle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione del regime di perdite su crediti ex art. 106, comma 3 del TUIR.
L’Agenzia delle entrate ha rigettato l’istanza e, a seguito del ricorso proposto dalla SGR contro il diniego, la Commissione Tributaria Provinciale ha confermato la legittimità dell’imposizione.
In appello, la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La Corte ha sottolineato che la capacità contributiva non deve essere intesa come un concetto statico legato esclusivamente al reddito o al patrimonio, ma come una valutazione complessiva della capacità di un soggetto di contribuire al sistema fiscale, tenendo conto anche delle caratteristiche del settore in cui opera.
In tale ottica, l’applicazione dell’addizionale IRES alle SGR trova giustificazione non solo nella loro operatività nel settore finanziario, ma anche nella elevata liquidità di cui dispongono, che le rende particolarmente idonee a contribuire alla spesa pubblica, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello del 2013.
Inoltre, la Corte ha osservato che l’intervento fiscale è di natura straordinaria e temporanea, volto a far fronte a un’emergenza economica e a finanziare politiche fiscali a favore delle famiglie. Pertanto, la scelta del legislatore di colpire un settore ad alta liquidità come quello delle SGR è stata considerata legittima, in quanto rispondeva a necessità straordinarie di carattere pubblico.