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Giurisprudenza

Acquisizione di una partecipazione qualificata di una banca: la definizione del Tribunale UE

17 Maggio 2022

Tribunale UE, Sez. II, 11 maggio 2022, T‑913/16 – Pres. Papasavvas, Rel. Costeira 

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Sentenza nella causa T-913/16 dell’11 maggio 2022, il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato sulla nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata» di una banca. 

Anzitutto il Tribunale pone l’accento sul fatto che tale nozione debba essere considerata autonoma del diritto dell’Unione. Come tale, deve quindi essere interpretata uniformemente dai diversi Stati membri.

In assenza di una definizione specifica, tale nozione deve essere individuata tenendo conto del contesto generale di riferimento e degli scopi perseguiti dalla normativa europea sulla procedura di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni qualificate e del loro effetto utile.

La nozione di acquisizione di titoli o partecipazioni può quindi riferirsi a diverse tipologie di operazione, tra cui, come nel caso analizzato dal Tribunale, lo scambio di azioni.

Rispetto all’autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata in una banca, questa non può prescindere da una previa valutazione dell’idoneità della persona potenziale acquirente. Tale autorizzazione è infatti, idonea a garantire:

  • che la proprietà della banca resti solida sotto il profilo finanziario;
  • la gestione sana e prudente dell’ente cui si riferisce il progetto di acquisizione;
  • l’idoneità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione considerato.

Devono quindi escludersi, continua il Tribunale, interpretazioni restrittive della nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata» che possano aggirare la procedura di valutazione, sottraendole al controllo della BCE.

Coerentemente, la procedura di valutazione si applica tanto alle acquisizioni dirette quanto a quelle indirette, nonché nelle ipotesi in cui una partecipazione qualificata indiretta diventa diretta ovvero nel caso in cui il grado di controllo indiretto viene modificato.

Quindi, quando una partecipazione qualificata da indiretta si trasformi in diretta ovvero quando muti il livello di controllo indiretto della partecipazione, in particolare quando una partecipazione posseduta indirettamente da due società diventa posseduta indirettamente da una società, vi è una modifica nella detenzione stessa della partecipazione qualificata, tale da qualificare una simile operazione come l’acquisizione di una partecipazione qualificata.

Infine, evidenzia il Tribunale, la procedura di autorizzazione non è condizionata dalla probabile influenza che il candidato acquirente può esercitare sulla banca.

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