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Giurisprudenza

Accordi verticali: restrizione “per oggetto” o “per effetto”

1 Dicembre 2021

Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 18 novembre 2021, C-306 20 – Pres. Rel. Arabadjiev

1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo concluso tra un fornitore e un distributore in forza del quale il distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione con l’utente finale gode, per un periodo di sei mesi dalla registrazione, di una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita», salvo che detto utente vi si opponga, non può essere qualificato come «accordo avente per oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi della disposizione citata, a meno che si possa ritenere che detto accordo, in considerazione del suo tenore letterale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, presenti un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificato in tal modo.
Nell’ipotesi in cui un siffatto accordo non costituisca una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il giudice nazionale deve esaminare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, vale a dire, segnatamente, il contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, la natura dei beni o dei servizi coinvolti, nonché le condizioni effettive di funzionamento e la struttura del mercato in questione, tale accordo possa essere considerato restrittivo della concorrenza in modo sufficientemente sensibile in ragione dei suoi effetti reali o potenziali.

2) L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo concluso tra un fornitore e un distributore in forza del quale il distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione con l’utente finale gode, per un periodo di sei mesi dalla registrazione, di una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita», salvo che detto utente vi si opponga, può beneficiare, nel caso in cui costituisca un accordo avente «per oggetto» o «per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di un’esenzione a norma del paragrafo 3 di detto articolo solo se soddisfa le condizioni cumulative ivi previste.

3) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un accordo vietato da detta disposizione non può essere esclusa per la sola ragione che l’autorità competente ad attuare tale disposizione abbia effettuato una valutazione differenziata in merito all’attribuzione della responsabilità dell’infrazione alle parti di tale accordo.


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