Il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni previsto dall’art. 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, non è dovuto qualora, nell’anno cui si riferisce l’acconto, si verifichi la duplice condizione (i) della cessazione dell’attività assicurativa e, (ii) la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo.
Questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 84 del 31 marzo 2025, in risposta ad un’istanza di interpello presentata da una Branch di un’impresa di assicurazione ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento.
Nell’istanza viene chiarito che la Casa Madre della Branch ha deciso di procedere alla chiusura, con effetto dal 30 giugno 2025, oltre alla previsione di non stipulare nuovi contratti a decorrere dal quarto trimestre del 2024 e di non rinnovare o prorogare i contratti in essere.
In tale contesto, l’impresa ha domandato se sussistesse l’obbligo di versare, entro il 16 novembre 2024, l’acconto dell’imposta per il 2025.
L’Agenzia ha ricostruito il quadro normativo e di prassi, richiamando il principio per cui la debenza dell’acconto, pur determinata in via automatica sulla base dell’imposta dell’anno precedente, presuppone comunque lo svolgimento di attività assicurativa e l’incasso di premi nell’anno successivo.
Ciò in quanto, come già affermato nelle risposte nn. 548/2020, 140/2021 e 181/2021, l’acconto anticipa un’imposta che ha come presupposto la corresponsione di premi e non può quindi sussistere se tale elemento manca.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025 da parte della Branch istante solo qualora la stessa effettivamente cessi l’attività assicurativa nel corso dell’anno 2025 e, altresì, nel medesimo anno 2025 non riscuota alcun premio assicurativo.
Diversamente, anche una sola riscossione nell’anno 2025 – ancorché riferibile a rapporti in essere – imporrebbe il versamento dell’acconto nei termini di legge.