La pronuncia si sofferma sull’annullabilità delle deliberazioni assembleari per abuso di potere o conflitto di interessi. Nel caso in esame la parte ricorrente affermava l’annullabilità della deliberazione di scioglimento anticipato della società, per abuso di potere della maggioranza. La Corte di Cassazione in tale sede richiama il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in termini di abuso di potere secondo il quale: “l’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assemblerai quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali, precisando che i due requisiti ora evidenziati “non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa” (Cfr. Cass.., Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12 dicembre 2005- come già richiamata in occasione della pronuncia del Trib. di Torino, 15 febbraio 2019, n. 691, Abuso di potere e delibera di distribuzione degli utili, pubblicata in data 20 maggio 2020 nella sezione Giurisprudenza “Società – Delibere assembleari”).
Nel caso in esame la Corte di Cassazione esclude l’invalidità della delibera assembleare di scioglimento anticipato per abuso della maggioranza, non ravvisando l’intento fraudolento volto a ledere gli altri soci. La Corte di Cassazione esclude altresì l’invalidità per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c. non riscontrando il perseguimento di un interesse del socio di maggioranza antitetico rispetto all’interesse sociale. In particolare, con riguardo al conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., la Corte afferma che tale situazione deve essere valutata con riferimento “non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale inteso come l’insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l’interesse della società alla prosecuzione della propria attività”. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che ciò si desume dal fatto che, per espressa previsione normativa, la delibera di scioglimento anticipato è adottabile a maggioranza e costituisce causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6): la disciplina riconosce quindi la facoltà alla maggioranza di decidere in merito alla prosecuzione o alla cessazione dell’attività di impresa.
Secondo la Corte “la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell’altrui potenziale danno”. Per tale ragione afferma la Corte, richiamando la pronuncia del 12 dicembre 2005, n. 27387, che ove non ricorra un’ipotesi di un esercizio “ingiustificato” ovvero “fraudolento” del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa al giudice ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione. (Si rinvia altresì a Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12 dicembre 2005).