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Abuso del diritto: limiti in caso di contratti di finanziamento bancario stipulati all’estero

29 Marzo 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 20/E del 28 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ad eventuali profili elusivi riconducibili al divieto di abuso del diritto nonché all’applicabilità del regime impositivo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973 (agevolazioni per il settore del credito) in caso di contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all’estero.

Nel caso di specie: le parti contraenti dell’operazioni di finanziamento sono entrambe residenti in Italia; i finanziamenti sono concessi per finalità operative sul territorio nazionale; i contratti sono formati per atto pubblico firmato all’estero e sottoposti alla giurisdizione italiana. A fronte di tale fattispecie, é stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se il comportamento posto in essere dalle parti possa essere censurato alla luce del principio del divieto di abuso del diritto, in quanto la circostanza che la mera sottoscrizione dei contratti avvenga al di fuori dei confini dello Stato può apparire finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, anche in considerazione del fatto che detti contratti di finanziamento, sebbene formalmente sottoscritti all’estero, sono di fatto formati nel territorio dello Stato.

Sul tema dell’abuso del diritto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea generale, il luogo di sottoscrizione del contratto, di per sé considerato ed in assenza di ulteriori elementi, non sembra rientrare nella definizione di abuso del diritto finora elaborata dalla giurisprudenza, per la configurazione della quale appare necessario un quid pluris idoneo a realizzare “l’utilizzo distorto di strumenti giuridici” finalizzato all’ottenimento di un risparmio fiscale.

Per quanto attiene invece la corretta individuazione del momento di ‘formazione’ dell’atto, al fine di stabilire se tale momento si realizzi in Italia o all’estero, l’Agenzia evidenzia come, qualora il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento risulti già da scrittura privata semplice, prima che da atto pubblico o da scrittura privata autenticata sottoscritta all’estero, si può ritenere che l’atto è formato per iscritto nel territorio dello Stato e, quindi, ricade nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva.

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