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Abusiva l’estromissione agevolata se gli immobili rientrano nel regime d’impresa

26 Febbraio 2024

Notizia curata da Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 22 gennaio 2024, n. 12

Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusiva – ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000 – un’operazione di cessione di immobili strumentali “per natura”, previa loro rivalutazione “agevolata” tramite estromissione, ad un’altra società esercente la medesima attività d’impresa svolta dalla precedente titolare degli immobili stessi.

In particolare, il primo passaggio dell’operazione consisteva nella scissione parziale proporzionale della società proprietaria (“Alfa”), con l’assegnazione degli immobili strumentali per natura (“Immobili Beta”) ad una società beneficiaria (“Beneficiaria”) avente come oggetto sociale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali “per destinazione”. 

Tale qualifica consentiva alla Beneficiaria di optare per la trasformazione agevolata – di cui all’art. 1, commi 100-105 della L. 197/2022 – in società semplice di mero godimento, con la conseguente estromissione dal regime d’impresa degli Immobili Beta e il loro realizzo agevolato dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, con l’ulteriore conseguenza del rilievo anche fiscale dei nuovi valori iscritti in bilancio. 

Tuttavia, alla rivalutazione faceva seguito l’ulteriore cessione onerosa degli Immobili Beta, senza realizzo di plusvalenze, da parte della Beneficiaria ad un’altra società (“NewCo”, società riferibile all’acquirente) esercente attività d’impresa, con il conseguente loro re-inserimento nel circuito imprenditoriale e un loro nuovo utilizzo a fini commerciali.   

Secondo l’Agenzia tale circostanza rappresentava un indebito vantaggio fiscale, posto che nei confronti degli Immobili Beta non si verifica alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d’impresa in quanto gli stessi rimangono, a seguito delle operazioni rappresentate, strumentali all’attività d’impresa a cui sono destinati così risultando frustrata la ratio istitutiva dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi 100-105, L. 197/2022, consistente nel permettere “ai soci di rientrare in possesso dei beni che hanno scarse connotazioni imprenditoriali spesso utilizzati per fini privati direttamente utilizzati dai soci stessi”, quale effetto verificantesi anche a seguito della trasformazione in società semplice di mero godimento. 

Contrariamente alla ratio delle norme utilizzate, l’operazione palesava il proprio esclusivo scopo nell’attualizzare ai fini fiscali i valori degli immobili, per poi procedere alla cessione dei beni rivalutati a NewCo senza realizzare plusvalenze, peraltro consentendo ai soci persone fisiche della Beneficiaria trasformata in società semplice di conseguire direttamente il profitto derivante dalla seconda cessione, senza scontare l’ordinario regime di tassazione dei dividendi societari

Conclude pertanto l’Agenzia nel senso che, posta l’assenza di qualsiasi altra valida ragione extra-fiscale a sorreggere l’intera operazione, essa deve considerarsi abusiva ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000.

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