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DAC 6: chiarimenti AE sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione

3 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 78 del 31 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della disciplina di recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 (DAC 6), con particolare riguardo alla sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore di società controllate non residenti (cd TP adjustment).

In particolare, nel caso analizzato dall’Agenza le Società Istanti hanno fatto presente che, al termine di ciascun esercizio, esse verificano il risultato operativo conseguito dalle proprie controllate non residenti e, al fine di garantire loro una marginalità in linea con i valori di libera concorrenza, laddove tale risultato si ponga al di sotto di una certa marginalità target, effettuano, in loro favore, opportuni aggiustamenti dei prezzi dei prodotti finiti compravenduti durante l’anno

La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 febbraio 2021 ha chiarito che costituisce “accordo” una qualsiasi intesa legalmente vincolante. Nel caso analizzato, le policies di TP risultano, generalmente, formalizzate in ciascuno degli accordi via via stipulati con le subsidiaries estere e, comunque, assumono efficacia vincolante all’interno del Gruppo multinazionale.

Definita la politica di transfer pricing di Gruppo come un meccanismo transfrontaliero, evidenzia l’Agenzia, occorre verificare la sussistenza degli elementi distintivi di cui all’allegato 1 del decreto legislativo.

Tra quelli collegati alle operazioni transfrontaliere di cui alla lettera C del citato allegato, al punto 1 è individuato: “Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti: […] b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima: 1) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure 2) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative”.

I TP adjustments analizzati dall’Agenzia, ove effettuati a favore di società controllate residenti in giurisdizioni aventi le caratteristiche sopra indicate, rientrano quindi nell’elemento distintivo di cui al citato punto 1, in quanto come precisato dalla Circolare “con riferimento alla nozione di pagamento assume rilevanza il concetto di componente negativo di reddito fiscalmente deducibile”

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