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Patent Box: l’Agenzia delle Entrate sulle modalità dichiarative

19 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 39/2024, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito inerente le modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio derivante dal c.d. accordo Patent Box (di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

In particolare, l’istanza di interpello ha ad oggetto:

  • la possibilità di adottare, da parte del contribuente, ai fini IRES e IRAP, due comportamenti differenti;
  • la possibilità di indicare in un’unica dichiarazione integrativa la quota di reddito agevolabile ”cumulata” che si ottiene sommando la quota di reddito agevolabile relativa al periodo d’imposta cui si riferisce tale dichiarazione e le quote di reddito agevolabile relative ai periodi d’imposta precedenti. Ciò, in alternativa rispetto all’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa al periodo d’imposta 2015 nella dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2016 e di ciascuna delle restanti quote di reddito agevolabile relative ai periodi d’imposta in esame nella specifica dichiarazione integrativa relativa ai singoli periodi d’imposta cui tali quote sono correlate.

L’Agenzia ricorda che gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling sono disciplinati dall’art. 4, comma 4, del ”decreto Patent Box” del 28 novembre 2017: in particolare, qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, al fine di consentire ai contribuenti obbligati alla presentazione di un’istanza di ruling l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa ”a favore” di cui all’articolo 2, commi 8 e 8­bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 se ne ricorrono i termini di legge.

In particolare, come già chiarito con la citata Circolare n. 11/E del 2016, è stato riconosciuto che il soggetto interessato possa recuperare il beneficio patent box, derivante dalla conclusione di un accordo con l’amministrazione, sia in un’unica dichiarazione integrativa successiva all’accordo, cumulando la quota di reddito agevolabile delle annualità precedenti, sia, in alternativa, con distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso tra la data di presentazione della istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo.

Il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

L’istante, tuttavia, pur potendo recuperare il beneficio patent box relativo ai suddetti periodi d’imposta già con la dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018 o mediante la presentazione, fin da quel momento, di dichiarazioni integrative per i periodi pregressi (trovandosi nelle condizioni, in tal modo, di recuperare l’intera agevolazione riconosciuta in sede di sottoscrizione dell’accordo), è rimasto inerte.

Ne deriva che, secondo l’Agenzia, essendo ormai decorsi i termini per integrare le dichiarazioni annuali relative ai periodi d’imposta 2015 e 2016­, le relative quote di reddito agevolabile non possono più essere recuperate dall’istante.

Con riguardo, invece, agli ulteriori periodi d’imposta interessati dall’accordo di ruling, l’istante potrà procedere in due modi alternativi:

–             indicando ciascuna delle quote di reddito agevolabile relative ai periodi d’imposta dal 2017 al 2019 (con esclusione dei periodi d’imposta 2015 e 2016 per le ragioni suesposte) nella specifica dichiarazione integrativa relativa ai singoli periodi d’imposta cui tali quote sono correlate;

–             indicando nella dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2018 la quota di reddito agevolabile complessiva che si ottiene sommando le quote di reddito agevolabile relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018, in relazione ai quali l’accordo di Patent Box produce i suoi effetti (escludendo, come già detto, la quota di reddito agevolabile relativa al 2015 e al 2016), e successiva indicazione nella dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2019 della quota di reddito agevolabile relativa a tale periodo d’imposta.

Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la possibilità di adottare una diversa modalità di recupero, ai fini IRES ed IRAP, del beneficio derivante dall’accordo di Patent Box, l’Agenzia ritiene che la fruizione dell’agevolazione ai fini IRES determina l’impossibilità di poter considerare correttamente esercitata l’opzione ai fini IRAP, con conseguente impossibilità di presentare alcuna dichiarazione integrativa relative al beneficio riguardante i periodi d’imposta 2015 e 2016

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