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Dossier

Mutuo | Mutui a tasso misto | Agevolazioni mutui prima casa | Art. 2 comma 1 del d.l. n. 185/2008

Collegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768

6 Luglio 2011

 

Le agevolazioni previste dall’art. 2 comma 1 del d.l. n. 185/2008 – secondo cui l’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto – si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l’intera durata dell’ammortamento, ivi compresi i mutui a tasso misto che prevedano l’opzione di scelta tra il tasso fisso e quello variabile a scadenze predefinite e quale che sia l’opzione operante nel 2009 (nel caso di specie, nel 2009 il finanziamento era regolato a tasso fisso).


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