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La dichiarazione non finanziaria

5 Luglio 2018

Avv. Giovanni Stefanin e Avv. Teresa Mattioli, PWC TLS Avvocati e Commercialisti

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa – 1. Il Decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 e la dichiarazione non finanziaria – 1.1 Oggetto e criteri di redazione della dichiarazione non finanziaria – 1.2 Il regime di pubblicità della dichiarazione non finanziaria – 1.3 il regime sanzionatorio e i poteri della Consob

 

Premessa

In data 18 gennaio 2018 la Consob ha emanato la delibera n. 20267, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018, con la quale ha dato attuazione alle previsioni del Decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito, il “Decreto”), emanando il Regolamento attuativo relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (di seguito, il “Regolamento”).

Il menzionato Decreto, infatti, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE, ha introdotto l’obbligo di redazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità (di seguito “dichiarazione non finanziaria” o “DNF”) da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni e ha appunto rimesso alla Consob la disciplina delle modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle modalità e dei termini del controllo da parte della stessa, dei principi di comportamento e dei criteri della verifica di conformità che deve svolgere il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio.

La normativa in oggetto recepisce nell’ordinamento nazionale le posizioni da tempo maturate nel contesto europeo, a decorrere dalle Risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese[1], con le quali il Parlamento europeo aveva riconosciuto l’importanza della comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti fattori sociali e ambientali, al fine di accrescere la fiducia di investitori e consumatori.

1. Il Decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 e la dichiarazione non finanziaria

L’obbligo di dichiarazione non finanziaria, per gli emittenti quotati e gli emittenti diffusi, in quanto rientranti nel più ampio novero degli enti di interesse pubblico indicati all’articolo 16, comma 1, del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39[2], è stato introdotto dall’articolo 2 del Decreto, ai sensi del quale i predetti enti redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione non finanziaria al raggiungimento di alcune soglie dimensionali. In particolare, l’obbligo di redazione della DNF sorge qualora tali enti abbiano avuto, in media, durante l’esercizio medesimo: (i) un numero di dipendenti superiore a cinquecento e (ii) alla data di chiusura del bilancio, abbiano avuto un totale dello stato patrimoniale superiore a venti milioni di euro, ovvero, alternativamente un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a quaranta milioni di euro. È altresì previsto che gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni[3] redigano la dichiarazione finanziaria consolidata.

L’articolo 6 del Decreto positivizza quindi il regime derogatorio implicitamente desumibile dalla disciplina enucleata. Quest’ultimo, infatti, prevede che un ente di interesse pubblico non sia soggetto all’obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria qualora tale ente rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario oppure tale ente e le sue eventuali società figlie siano ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa da un’altra società madre soggetta ai medesimi obblighi[4]. Parimenti, l’ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all’obbligo di redigere la dichiarazione di cui all’articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa dalla società madre.

Il Decreto, oltre a definire l’ambito di applicazione della nuova normativa, detta le regole di redazione dell’informativa non finanziaria, disciplinando, in particolare, il contenuto della dichiarazione individuale non finanziaria, le circostanze in cui deve essere redatta e le modalità, la dichiarazione consolidata non finanziaria, il regime di pubblicità delle stesse, le ipotesi di redazione su base volontaria della DNF e, infine, il regime sanzionatorio applicabile a eventuali inadempimenti di quanto dallo stesso disposto.

1.1 Oggetto e criteri di redazione della dichiarazione non finanziaria

Per quanto attiene all’oggetto della DNF, l’articolo 3 del Decreto prevede che la dichiarazione concerna i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione. Tali temi devono essere rappresentati nei limiti di quanto gli stessi siano effettivamente rilevanti in relazione alle attività svolte e alle caratteristiche dell’impresa e devono essere rappresentati in modo tale da assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta.

Con riferimento alle predette tematiche, il Decreto dispone che sia data evidenza almeno di una serie di aspetti, quali: (i) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (ii) le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; (iii) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto[5].

Le materie sopra enucleate possono peraltro non assumere concreta rilevanza, in ragione delle attività svolte e dei mercati di riferimento, per alcune delle imprese soggette all’obbligo di dichiarazione non finanziaria – quali quelle operanti esclusivamente nel settore dell’intermediazione finanziaria – e in tal senso ha certamente rilevanza quanto previsto dal comma 6 dell’articolo in oggetto, il quale dispone che, in ottemperanza al cosiddetto principio del “comply or explain”, gli enti di interesse pubblico che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all’interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

Come anticipato, le società madri di gruppi di grandi dimensioni sono tenute alla redazione di una dichiarazione di carattere non finanziario a livello consolidato. In merito, l’articolo 4 del Decreto prevede che, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del gruppo e il suo andamento, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle società figlie consolidate integralmente. La dichiarazione non finanziaria consolidata ha ad oggetto i temi predetti e alla stessa si applicano le norme circa le modalità di redazione di seguito descritti.

Preme inoltre evidenziare, per quanto di specifico interesse per gli emittenti quotati, che il Decreto ha modificato l’articolo 123-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), concernente la relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, introducendo l’obbligo di includere nella sezione denominata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, in ottemperanza al principio del “comply or explain”, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta[6].

Per quanto attiene ai criteri di redazione della dichiarazione non finanziaria, il comma 3 del citato articolo 3 del Decreto dispone che le informazioni predette siano fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata[7]ai fini della redazione della DNF. Se opportuno, le metodologie utilizzate possono essere altresì corredate da riferimenti alle voci di bilancio connesse. Andrà inoltre indicato se lo standard di rendicontazione adottato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio con evidenza delle relative motivazioni. È quindi importante sottolineare che la scelta degli indicatori di prestazione da utilizzare deve seguire quella degli standard di rendicontazione adottato, dovendosi utilizzare quelli previsti da questi ultimi e dovendo trattarsi di indicatori rappresentativi delle diverse tematiche da rappresentare, nonché coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Tanto che, qualora la metodologia autonoma di rendicontazione o gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano idonei a rappresentare l’attività svolta e i conseguenti impatti negli ambiti predetti, è necessario che l’ente selezioni indicatori più adatti a tale scopo.

Assume sicura rilevanza, specialmente per emittenti quotati interessati come tali dalla disciplina sugli abusi di mercato, la previsione di cui al comma 8 dell’articolo 3 del Decreto, che introduce un’esenzione dai predetti obblighi di informativa nelle ipotesi in cui gli stessi possano pregiudicare l’impresa. È infatti previsto che, fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. L’omissione non è consentita se la stessa possa compromettere la piena e corretta comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati nonché degli impatti prodotti dalla sua attività.

Quanto alruolo assunto dagli organi sociali, l’articolo 3 del Decreto dispone quanto segue. Gli amministratori dell’ente hanno la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal Decreto, mentre l’organo di controllo è chiamato a vigilare sull’osservanza delle stesse e a riferirne nella relazione annuale all’assemblea. Anche il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio esercita le proprie funzioni con riferimento alla dichiarazione di carattere non finanziario, verificandone l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori, nonché esprimendosi con apposita relazione circa la conformità normativa delle informazioni fornite. Il Regolamento adottato dalla Consob interviene poi a disciplinare i contenuti della relazione[8], che è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di seguito descritte.

Da ultimo, si ricorda che anche i soggetti non rientranti nella citata definizione di “ente di interesse pubblico” e quindi nell’ambito di applicazione del Decreto che scelgono di redigere e pubblicare le dichiarazioni non finanziarie secondo quanto previsto dallo stesso possono apporre sulle dichiarazioni la dicitura di conformità alla informativa in oggetto.

1.2 Il regime di pubblicità della dichiarazione non finanziaria

In attuazione delle previsioni dell’articolo 9 del Decreto, la Consob ha emanato il Regolamento mediante il quale disciplinare alcuni aspetti degli obblighi di rendicontazione non finanziaria per gli enti di interesse pubblico, introducendo sotto alcuni profili un regime differenziato per gli emittenti quotati e diffusi.

Il Regolamento, come anticipato in Premessa, disciplina le modalità di pubblicazione delle dichiarazioni, le informazioni da fornire alla Consob, i compiti attribuiti al revisore incaricato della revisione legale del bilancio nonché i criteri che l’Autorità stessa è tenuta ad utilizzare per l’esame delle dichiarazioni non finanziarie.

Per quanto attiene alle modalità di pubblicazione, preme innanzitutto evidenziare che già il Decreto[9] introduce un regime articolato di pubblicità della DNF, prevedendo che la stessa, tanto in forma individuale quanto consolidata, possa alternativamente essere acclusa alla relazione sulla gestione[10]ovvero costituire un documento distinto. In tale ipotesi, dopo essere stata approvata dall’organo di amministrazione, la relazione deve essere messa a disposizione dell’organo di controllo e del revisore entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è altresì oggetto di deposito presso il registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Fatto salvo quanto sopra e quanto previsto dalla legge in materia di pubblicazione e deposito della relazione sulla gestione, il Regolamento integra la predetta disciplina introducendo un regime diversificato di pubblicazione e di trasmissione alla Consob delle dichiarazioni non finanziarie, a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

L’articolo 1 del Regolamento introduce infatti una disciplina specifica per gli emittenti diffusi e quotati nella circostanza in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta, in tutto o in parte, in una relazione distinta, in conformità con le previsioni predette del Decreto[11]. Specificatamente, è previsto che gli emittenti quotati la pubblichino congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all’articolo 154-ter TUF con le modalità previste in tema di pubblicazione di informazioni regolamentate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento adottato dalla Consob on delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il “Regolamento Emittenti”). Gli emittenti diffusi, d’altro canto, sono tenuti alla pubblicazione della relazione non finanziaria contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese, secondo le modalità di cui all’articolo 110 del Regolamento Emittenti. Essi provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall’articolo 2429, comma 3, Cod. Civ. La scelta dell’Autorità di ricorrere ai canali di pubblicazione e trasmissione già previsti dall’attuale disciplina è senz’altro funzionale al contenimento degli oneri gravanti sulle imprese[12].

È inoltre previsto che alla Consob siano trasmessi, da parte dell’organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria, senza indugio, gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal Decreto riscontrate nell’esercizio delle funzioni dallo stesso attribuite (cfr. paragrafo 1.1).

1.3 Il regime sanzionatorio e i poteri della Consob

L’articolo 8 del Decreto pone il regime sanzionatorio degli inadempimenti, totali o parziali, di quanto previsto in tema di redazione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria.

In particolare, le sanzioni amministrative afferiscono ai seguenti aspetti:

  1. tardivo o mancato deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione non finanziaria, individuale o consolidata: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
  2. deposito presso il registro delle imprese di una dichiarazione non finanziaria redatta non conformemente a quanto previsto dal Decreto: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell’organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto, omettono di riferire all’assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dalla normativa di riferimento;
  3. indicazione, nella dichiarazione non finanziaria depositata presso il registro delle imprese, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi Decreto, salvo che il fatto non costituisca reato: agli amministratori e ai componenti dell’organo di controllo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000;
  4. omissione, da parte del soggetto incaricato della revisione del bilancio, della verifica dell’avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. In caso di mancata attestazione di conformità, invece, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui il revisore rilasci un’attestazione di conformità di una dichiarazione non finanziaria non redatta conformemente al Decreto.

Si consideri che le predette sanzioni, ridotte della metà, si applicano anche nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia stata redatta su base volontaria ai sensi dell’articolo 7 del Decreto.

La Consob è l’autorità competente per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie predette si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del TUF concernenti i criteri di determinazione delle sanzioni, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.

Peraltro, la Consob è altresì l’autorità cui spetta, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto, l’esame dell’informazione non finanziaria, effettuato dalla stessa su base campionaria, al pari di quanto previsto per l’informativa finanziaria. In particolare, le dichiarazioni non finanziarie sottoposte a controllo sono selezionate annualmente in base ai riscontri, che possano avere rilevanza per le materie oggetto della dichiarazione non finanziaria, emersi dalle segnalazioni pervenute alla Consob da parte dell’organo di controllo o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio, da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati, ovvero che siano stati acquisiti, con riferimento agli emittenti diffusi e quotati, in ragione del controllo svolto dall’Autorità sull’informativa finanziaria ai sensi dell’articolo 89-quater del Regolamento Emittenti.

Nella circostanza in cui la Consob ravvisi l’incompletezza o la difformità della dichiarazione, essa richiede ai soggetti interessati le necessarie modifiche e/o integrazioni e fissa il termine per l’adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applicano le sanzioni predette.

 


[1] Cfr. Risoluzioni del Parlamento europeo del 6 febbraio 2016 sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva».

[2] Ovverosia: “(a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; (b) le banche; (c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, co. 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; (d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, co. 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, co. 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.”

[3] Ovverosia, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto, il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a venti milioni di euro; (ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a quaranta milioni di euro.

[4] Inclusa una società madre europea che rediga tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

[5] Con riferimento, poi, ai predetti temi devono essere sviluppati i seguenti aspetti (art. 3, co. 2, del Decreto): (i) l’utilizzo di risorse energetiche, le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera, (ii) l’impatto sull’ambiente, la salute e la sicurezza, (iii) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, (iv) il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni discriminatori, (v) la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva.

[6] In conformità con quanto previsto dal Decreto, l’articolo 123-bis, co. 5-bis, TUF, prevede che non sono soggetti all’obbligo di includere nella relazione sul governo societario le informazioni in tema di sostenibilità e diversità di cui al co. 2, lett. d-bis, le società che alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri: (a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; (b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; (c) numero medio di dipendenti durante l’esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.

[7] Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione (art. 3, co. 4 del Decreto).

[8] Il revisore incaricato indica nella propria relazione l’avvenuta approvazione da parte dell’organo amministrativo della DNF e rilascia un’apposita relazione, indirizzata all’organo amministrativo, che: “a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata; b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall’organo amministrativo e sottoposta a verifica; c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall’organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria; d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell’attestazione; e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell’incarico di attestazione; f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di attestazione; g) esprime un’attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all’attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata. In alternativa a quanto previsto dal co. 1, lettera g), l’organo amministrativo che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore designato di attestare che, a giudizio di quest’ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata. Nel caso in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.” (art. 5 del Regolamento).

[9] Cfr. art. 5, co. 1 e 3, lett. a) e b) del Decreto.

[10] Ovverosia, la relazione redatta ai sensi dell’articolo 2428 cod. civ., dell’articolo 41 del D.lgs. n. 136 del 2015, dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 209 del 2005, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata.

[11] Cfr. nota n. 8.

[12] I soggetti non quotati né diffusi pubblicano invece sul proprio sito internet, rendendole disponibili per almeno cinque anni,la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. Inoltre, entro quindici giorni dal deposito trasmettono la dichiarazione alla Consob e provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall’articolo 2429, co. 3, Cod. Civ.

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