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Giurisprudenza

Cessione crediti in blocco: come si prova la cessione del credito?

19 Maggio 2022

Corte d’Appello di Ancona, 03 Maggio 2022 – Pres. Pastore, Rel. Damiani

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUF si è espressa la Corte d’Appello di Ancona (Pres. Pastore. Est. Damiani) con la sentenza del 03 Maggio 2022.

In particolare, la sentenza affronta la domanda “Come si prova la cessione del credito?”.

Per la Corte d’Appello di Ancona, ai fini di adempiere tale prova non è sufficiente allegare la sola copia della pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale.

Tale onere, previsto dal comma 2 dell’art. 58 TUF, ha infatti come finalità non la prova della titolarità del credito, bensì quella di evitare i pagamenti liberatori al creditore cedente, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Ed infatti, l’avviso in Gazzetta Ufficialenotizia solo dell’avvenuta cessione, senza prevedere dei contenuti minimi diversa dalla sua mera indicazione, men che meno prevedendo che questa abbia ad oggetto la precisa e specifica indicazione dei crediti ceduti.

Circostanza, questa, anche presentatasi nel caso analizzato dalla Corte d’Appello di Ancona, laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale faceva riferimento in modo vado ed omnicomprensivo a crediti ceduti nel corso di vari decenni, senza possibilità alcuna di individuare i singoli rapporti di credito ceduti.

Salvo che quindi l’avviso in Gazzetta non individui in modo chiaro i crediti ceduti, la prova della titolarità del credito va data attraverso il contratto di cessione, da cui si ricavi in modo chiaro ed univoco che il credito oggetto di contestazione è stato effettivamente ceduto (e cartolarizzato).

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