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Giurisprudenza

Fondi di previdenza: per le SU i versamenti del datore di lavoro hanno natura previdenziale

14 Giugno 2021

Cassazione Civile, Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16084 – Pres. Spirito, Rel. Torrice

Nell’ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell’opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi dell’art. 87 c. 3 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’ art. 1 c. 29 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, l’udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorché l’opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perché la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato.

I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare – sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso – hanno natura previdenziale e non retributiva.

Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall’art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato.

Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù dell’art. 55 della L.F., dell’ art. 201 della stessa L.F., dell’ art. 83 c. 2, d.l.gs. 1 settembre 1993, n. 385, nel testo applicabile ratione temporis, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.

 


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