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IFRS 9: chiarimenti AE sulla rilevanza a fini ACE

19 Aprile 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 237 del 9 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un quesito relativo alla possibilità che una riserva netta iscritta dalla società istante in sede di prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9, costituisca una variazione in aumento della base ACE quale utile accantonato a riserva.

In particolare, in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, la società ha valutato gli impatti dello stesso, individuando il principale effetto nel trattamento contabile riservato alle passività finanziarie oggetto di rinegoziazione.

In applicazione del nuovo paragrafo B5.4.6 del IFRS 9, la società ha quindi rideterminato su base prospettica il costo ammortizzato delle passività oggetto di rinegoziazione riducendo le passività per un importo imputato a riserva di patrimonio netto. La rettifica apportata alle passività a seguito del ricalcolo del costo ammortizzato del finanziamento per effetto della transizione all’IFRS 9 – imputata a riserva positiva di patrimonio netto – sarà poi riassorbita negli anni successivi, con l’imputazione a conto economico degli oneri finanziari, fino al ripristino del valore nominale della passività finanziaria alla data di estinzione.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità che la rettifica di capitale proprio imputata a riserva dalla società istante concorra alla formazione della base di calcolo ACE in quanto conseguenza della prima adozione del principio contabile IFRS 9 e dell’ “utilizzo del criterio del costo ammortizzato”.

L’importo relativo alla riserva positiva di patrimonio netto, quale effetto da first time adoption dell’IFRS 9, si rifletterà, simmetricamente, sulla dinamica futura degli oneri finanziari iscritti a conto economico, determinando un incremento degli stessi, fino a ricostituire il valore nominale della passività finanziaria, al momento dell’estinzione.

Pertanto, conclude l’Agenzia, ai fini della determinazione della base ACE si avrà: rilevanza immediata della riserva di utili considerati realizzati; la conseguente rilevanza, in diminuzione degli utili realizzati negli esercizi successivi, dei maggiori oneri finanziari che saranno iscritti a conto economico.

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