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Giurisprudenza

Nell’accertamento sui conti correnti, il contribuente deve analizzare le singole movimentazioni per dimostrarne l’estraneità

20 Aprile 2017

Massimo Marchini

Cassazione Civile, Sez. V, 22 marzo 2017, n. 7259

Con la sentenza n. 7259 del 22 marzo 2017, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che, nel caso in cui l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 600/1973, l’onere probatorio è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi desumibili dai predetti conti del contribuente.

Nel caso di specie, si determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che sarà tenuto a dimostrare analiticamente che gli elementi desumibili dalla rendicontazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili.

Pertanto, il contribuente in grado di giustificare in maniera adeguata e dettagliata i versamenti effettuati sul conto personale, sostenendo che gli stessi derivano da prelevamenti fatti sul conto aziendale dai quali venivano trattenuti importi relativi a spese per gli ordinari bisogni familiari e personali, lo stesso assolve correttamente l’onere probatorio posto a suo carico.


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