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Giurisprudenza

Il contribuente è tenuto a dimostrare la rispondenza delle transazioni infragruppo al valore di mercato

1 Luglio 2019

Giulio Mangiafico, Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 9615 – Pres. Campanile, Rel. Giudicepietro

La disciplina in materia di prezzi di trasferimento individuata dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi non può ricondursi nel novero di quelle antielusive; conseguentemente l’Amministrazione finanziaria, nell’accertare un maggior reddito in capo al contribuente, escludendo la deduzione di costi sostenuti in eccesso rispetto al valore normale ai sensi dell’articolo 110, comma settimo del TUIR, non dovrà provare il concreto vantaggio fiscale conseguito da quest’ultimo, bensì la sola esistenza delle transazioni tra imprese collegate, perfezionate ad un prezzo giudicato apparentemente non conforme a quello di mercato, a seguito di un confronto con analoghe operazioni poste in essere in condizioni di libera concorrenza tra soggetti indipendenti.

Spetterà invero al contribuente, destinatario della ripresa fiscale, l’onere di dimostrare la rispondenza di dette transazioni infragruppo al valore di mercato, in ossequio all’ordinario regime di vicinanza della prova postulato dall’art. 2697 c.c., certamente applicabile, nell’alveo tributario, alla deduzione dei costi d’impresa sostenuti (Cass. 11240/2002, 4544/2010).

È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 9615 del 5 aprile 2019, coerentemente con il tracciato argomentativo già delineato e consolidato in sede di Legittimità (in tal senso Cass. 18392/2015 7493/2016, 13387/2016).


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