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Giurisprudenza

Sono prededucibili i crediti del professionista sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale

12 Gennaio 2017

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24791 – Pres. Nappi, Rel. Ferro

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sulla prededucibilità dei crediti del professionista ex art 111 L. Fall. sorti prima della procedura concorsuale di concordato (poi evoluta in fallimento), ma in funzione della stessa.

Nello specifico, la Corte ha ribadito – in continuità con quanto già affermato da diverse pronunce giurisprudenziali (Cfr. Cass Civ. 25589/2015, Cass. Civ. 7579/2016) – che si tratta di accertare lo scopo teleologico o funzionale della prestazione del professionista (dalla quale sorge il credito) rispetto alla procedura concorsuale, senza che l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale possa escludere il ricorso all’istituto della prededuzione; non è sufficiente, pertanto, limitarsi a sostenere che il credito è sorto anteriormente alla procedura concorsuale per escluderne la prededucibilità.

Tale interpretazione si fonda principalmente su tre elementi: i) sull’art. 67, comma terzo, lett. g, L. Fall. che esclude dall’azione revocatoria il pagamento del compenso del professionista per la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure; ii) sull’art. 182 quater L Fall., abrogato nella parte in cui riconosceva la prededuzione al solo credito del professionista attestatore; iii) sull’interpretazione autentica dell’art. 111, secondo comma, L Fall. che ha esteso la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo con riserva (così dando atto implicitamente della prededuzione per i medesimi crediti nel concordato ordinario).

Tale ultimo punto, tuttavia, è stato abrogato; ciò non osta alla Corte, per evitare una disparità di trattamento tra professionisti nel contesto delle procedure concorsuali, di ribadire il suddetto principio per il quale deve procedersi all’ammissione in prededuzione del credito del professionista (anche se pregresso al fallimento) qualora sia accertato il collegamento materiale e preparatorio con la documentazione necessaria a supporto della domanda di concordato.


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