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Giurisprudenza

Collegamento negoziale nei contratti di finanziamento

21 Settembre 2015

Avv. Roberto Rainone

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 agosto 2015, n. 2888

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ricordato come non sia sufficiente un nesso occasionale tra più negozi affinchè l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di uno influisca sulla validità, sull’efficacia e sull’esecuzione dell’altro.

Il collegamento deve invece dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa nell’altro, dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica.

Soltanto se la volontà di collegamento si è obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, si può ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro.

Nel caso specifico, secondo il Tribunale, considerato che dalla lettura del contratto di finanziamento non risultano clausole di destinazione necessaria all’esistenza di un mutuo di scopo che consentirebbe risolto il contratto di finanziamento per l’inadempimento del venditore nel contratto di compravendita del bene, non può, pertanto, che valorizzarsi la clausola del contratto di finanziamento, espressamente accettata, che esclude che, in caso di controversia inerente la prestazione di forniture di beni e/o servizi, il cliente possa eccepire tale circostanza al finanziatore al fine di ritenere sospeso o interrotto il suo obbligo di effettuare rimborsi nei termini e nelle modalità previste dal contratto.

Tale pattuizione, che acclara la completa estraneità della banca dal rapporto commerciale con il venditore e da qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, trova fondamento alla luce delle esaminate circostanze da cui risulta, da una parte, che il consumatore, prima di richiedere il finanziamento, aveva già concluso l’atto di compravendita del bene mobile e dall’altra, che la banca non si è avvalsa della forma di garanzia solitamente utilizzata quando si è in presenza di un mutuo di scopo per l’acquisto di un autoveicolo, ovvero l’iscrizione di privilegio.


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