Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 3720 del 14 settembre 2026, in tema di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI censurato da Banca d’Italia, ma stipulata successivamente al periodo di accertamento, ha richiamato e applicato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24825/26, rigettando l’istanza di declaratoria di nullità di tali clausole.
Si ricorda che la nostra Rivista, sulle implicazioni e gli effetti anche nei giudizi in corso della pronuncia delle Sezioni Unite, ha organizzato il webinar del 22 ottobre 2026 “Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite – Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie“.
Il Tribunale in un giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo in cui era stata prodotta una fideiussione omnibus del 2006 replicante la clausole conformi al modello ABI oggetto del noto provvedimento di Banca d’Italia, ha rilevato infatti primariamente che la fideiussione era stata stipulata successivamente al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia.
Ha quindi richiamato le considerazioni svolte dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che, nell’interpretazione offerta dal Tribunale, hanno richiesto, anche per le fideiussioni omnibus stipulate in un periodo successivo a quello valutato dal provvedimento della Banca d’Italia, la prova di una nuova intesa antitrust da parte degli istituti bancari, al fine di poter dichiarare la nullità delle clausole di cui sopra.
A parere del Tribunale, quindi, di tale intesa deve essere fornita prova rigorosa, “costituita da un nuovo provvedimento dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, che abbia accertato un’eventuale nuova illecita intesa tra gli istituti bancari, a seguito di adeguata istruttoria“.
Poiché nel caso di specie di tale provvedimento non era stata fornita alcuna prova nel corso del giudizio, ha dunque rigettato l’istanza di declaratoria di nullità delle clausole citate.
