La Cassazione Civile, Sez. III, con ordinanza del 23 settembre 2026 n. 25718 (Pres. Iannello, Rel. Saija) si è pronunciata in tema di recesso del conduttore da una locazione commerciale, con particolare riferimento alla rilevanza dello stato di crisi economica quale grave motivo di recesso ai sensi dell’art. 27, co. 8, L. 392/1978.
In particolare il caso di specie riguardava una locazione per uso commerciale poi ceduta, in occasione del contratto di cessione del ramo di azienda, dalla società cedente (conduttrice originaria) alla società cessionaria.
Il contratto tra il locatore e la società conduttrice (cessionaria) è proseguito regolarmente fino alla comunicazione da parte di quest’ultima della volontà di esercitare il diritto di recesso dal contratto di locazione commerciale ai sensi dell’art. 27, co. 8 L. 392/1978.
Il locatore, però, contestando la legittimità del recesso, aveva continuato a chiedere il pagamento dei canoni alla conduttrice.
In tale contesto, si ricorda come l’art. 27 co. 8 L. 392/1978 stabilisca che “indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
La Cassazione, aderendo a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, ha evidenziato come nel caso di specie il recesso della conduttrice fosse “titolato“. La società conduttrice, infatti, aveva registrato una perdita di esercizio, determinando una effettiva crisi economica della società, che l’aveva portata a recedere dal contratto per evitare l’aggravamento del dissesto.
Il fatto posto a fondamento del recesso contrattuale era, quindi, sopravvenuto e imprevisto, nonché oggettivo ed estraneo alla volontà della conduttrice.
Conformemente al consolidato orientamento della Cassazione (6731/2023, 23639/2019), lo stato di crisi è, quindi, di per sé sufficiente a giustificare il recesso ai sensi dell’art. 27, co. 8 L. 392/1978.


