La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 832 del 18 settembre 2026, si è espressa in materia di prescrizione dell’azione di ripetizione della somma pagata a titolo di interessi, conseguente alla declaratoria di nullità per usura delle relative clausole contrattuali, nonché di computo delle polizze assicurative nel tasso effettivo globale (TEG).
La controversia trae origine dall’impugnazione della decisione di primo grado relativa al carattere usurario di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio. In particolare, la società finanziatrice chiedeva la riforma della pronuncia eccependo la prescrizione decennale dei versamenti e contestando l’inclusione dei premi delle polizze assicurative nel calcolo dell’usurarietà.
Dunque, a fronte dell’atto di appello principale, la mutuataria proponeva impugnazione incidentale dolendosi della parziale declaratoria di prescrizione dei ratei antecedenti al decennio dalla domanda.
In relazione alla decorrenza del termine prescrittivo ex art. 2946 c.c., la decisione evidenzia che il contratto di finanziamento rateale dà origine ad un’unica obbligazione restitutoria: conseguentemente, per l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. fondata sulla nullità per usura delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi, il termine della prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata o dall’estinzione del rapporto (Cass. Sez. I, n. 11125/2024).
Difatti, il pagamento frazionato costituisce una mera modalità di adempimento che non altera la natura unitaria del debito principale e accessorio.
Inoltre, con riguardo al calcolo dell’usurarietà del tasso applicato, la Corte d’Appello ha confermato la rilevanza dei costi sostenuti per le polizze assicurative nell’accertamento del TEG.
In particolare, i criteri applicabili all’inclusione degli oneri di copertura assicurativa si articolano nei seguenti punti:
- il necessario collegamento funzionale della spesa alla concessione del credito, presunto in caso di contestualità tra la stipula della polizza e la liquidazione del finanziamento
- la subordinazione delle Istruzioni della Banca d’Italia alla norma primaria di cui all’art. 644, c. 4, c.p., la quale sancisce il principio di omnicomprensività degli oneri pattuiti (Cass. Sez. III, n. 21831/2025)
- la computabilità del premio assicurativo nel tasso del singolo rapporto anche per i contratti stipulati anteriormente al 2010, risultando irrilevante la mancata inclusione della voce nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso medio (Cass. Sez. I, n. 15114/2025).
La Corte osserva che la funzione della copertura dei rischi di morte o perdita dell’impiego garantisce la restituzione della somma mutuata, rendendo la spesa assicurativa un costo strettamente connesso all’erogazione del finanziamento.
In riferimento al caso di specie, tuttavia, il superamento del tasso soglia determina la nullità della clausola ex art. 1815, c. 2, c.c., con conseguente obbligo di restituzione di tutti i costi che hanno concorso a determinare l’usurarietà.
In definitiva, i Giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello principale e accolto l’impugnazione incidentale, condannando l’istituto di credito alla restituzione integrale degli oneri indebitamente percepiti.

