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Giurisprudenza

Vendita d’azioni proprie e valutazione d’adeguatezza

15 Settembre 2026

Felice Visconti, dottorando in Diritto dei mercati finanziari presso l’Università degli studi di Catanzaro

Tribunale Bolzano, Sez. I, 3 luglio 2026, n. 596 – Pres. Rel. Segarizzi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale civile di Bolzano si è pronunciato, con la sentenza n. 596 del 3 luglio 2026 (Pres. Rel. Segarizzi), in materia di intermediazione finanziaria, affermando alcuni principi in ordine agli obblighi informativi gravanti sull’intermediario e sulle regole che governano il relativo risarcimento del danno in favore del cliente. 

La fattispecie attiene a una pluralità di ordini di acquisto – effettuati dal cliente nei confronti di una banca – aventi ad oggetto azioni emesse dall’intermediario stesso. Gli ordini avvenivano a valle di un contratto quadro stipulato dalle parti nel 2012. 

In primo luogo, il Tribunale – a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta – ricorda che, in ordine alle domande di risoluzione per inadempimento e a quelle connesse di natura restitutoria, “il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l’inadempimento, senza che possano rilevare circostanze di carattere soggettivo in capo all’acquirente”.

Rilevando così l’intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni degli ordini effettuati, la decisione sottolinea anche due ulteriori aspetti: (a) la prescrizione della connessa domanda risarcitoria decorre, invece, dal momento in cui l’investitore abbia contezza del danno subito a causa dell’inadempimento informativo dell’intermediario; (b) perché possa riconoscersi il medesimo risarcimento, è necessario che si verifichi un pregiudizio concreto che non si esaurisca nell’inadempimento di controparte (come nel caso di insolvenza dell’emittente, bruschi ribassi del valore dei titoli negoziati ecc.), senza che ciò possa dirsi avvenuto per la sola fisiologica oscillazione di valore delle azioni o per temporanee difficoltà di vendita delle medesime, ampiamente superate al tempo della domanda giudiziale. 

Venendo invece alle domande di risoluzione per inadempimento non prescritte, il Tribunale, dopo aver riassunto gli obblighi informativi in capo al prestatore dei servizi di investimento e la loro differente gradazione in ragione del servizio offerto (valutazione di adeguatezza, di appropriatezza e regime di execution only), ha dapprima accertato che alle fattispecie in esame si applicasse il più severo regime della valutazione di adeguatezza.

Sulla base di ciò, ha dichiarato la risoluzione dei singoli contratti di acquisto delle azioni rilevando che – a fronte di una profilatura del cliente come “prudente”la banca non ha dimostrato di aver assolto i propri obblighi informativi (valutazione di adeguatezza) valorizzando i seguenti elementi di fatto: (a) l’intermediario non ha indicato al cliente come reperire il prospetto informativo di cui all’art. 94 T.u.f. e non si è assicurato che il cliente potesse comprendere effettivamente il rischio delle operazioni; (b) la circostanza che il cliente detenesse già nel proprio portafogli strumenti simili a quelli da acquistare, di per sé, non esclude la responsabilità della banca (in questo senso, cfr. Cass. n. 18153/2020); (c) il fatto che le azioni in questione non erano quotate ed erano soggette a temporanee difficoltà di vendita non risultava adeguato al profilo prudente dell’investitore e all’orizzonte temporale di investimento da questi indicato (3 – 6 anni). 

Il tutto, peraltro, nel delicato contesto qual è quello dell’intermediario che offre servizi di investimento aventi ad oggetto azioni proprie: sul punto, il Tribunale sottolinea che “in siffatte operazioni […] le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la [banca] rendono arduo per l’investitore comprendere le caratteristiche ed i rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente”.

Infine, si addebita all’intermediario anche la mancata dimostrazione di aver fornito le informazioni adeguate sui conflitti di interesse, prescritte dall’art. 21 T.u.f. 

Di conseguenza, il Tribunale accoglie le domande di risoluzione per inadempimento relative agli ordini di acquisto non prescritti e dispone le consequenziali restituzioni e la compensazione delle poste reciprocamente dovute. 

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